(1) I docenti che hanno assolto la propria formazione nell’ambito della formazione professionale e che sono inquadrati con contratto a tempo indeterminato nel profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole della formazione professionale della Provincia (categoria docenti con diploma di laurea quinquennale o diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato), e i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole a carattere statale, possono accedere ai ruoli del personale docente delle scuole a carattere statale ovvero ai ruoli del personale docente delle scuole della formazione professionale della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti, a seconda della competenza, rispettivamente dalla Giunta provinciale o dalla contrattazione collettiva. 69)
(2) Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia pubbliche con valido titolo di studio da persone in possesso dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è da considerare ai fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L’attuazione di tale disposizione avviene, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo. 70)