(1) Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.
(2) I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.
(3) Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. 63)
(4) I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.
(5) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.
(6) Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.
(7) La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.
(8) Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano. 64)
(9) L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. 65) 66)
(10) Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno. 65)
(11) Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di servizio nell’insegnamento della seconda lingua. 65) 67)