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b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 12-ter (Tabella di valutazione dei titoli)        delibera sentenza

(1)  Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

(2)  I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

(3)  Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. 63)

(4)  I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

(5)  Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

(6)  Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

(7)  La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.

(8)  Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.   64)

(9)  L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. 65) 66)

(10)  Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno. 65)

(11) Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di servizio nell’insegnamento della seconda lingua. 65) 67)

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 28 - Graduatorie di istituto per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
massimeDelibera 14 novembre 2023, n. 987 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie (vedi anche delibera n. 28 del 02.02.2024)
massimeDelibera 10 maggio 2022, n. 316 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie
massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
63)
L'art. 12-ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 5, comma 1, lettera a), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
64)
L'art. 12-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
65)
I commi 9, 10 e 11 dell'art. 12-ter, sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
66)
L'art. 12-ter, comma 9, è stato prima sostituito, dall'art. 1, comma 8, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
67)
L'art. 12-ter, comma 11, è stato prima modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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