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b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente)               delibera sentenza

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

(1-bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

  1. le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12-bis e 12-ter sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017, essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;
  2. a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12-bis e 12-ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 12-bis, comma 1, lettere b), b-bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, e che i docenti delle scuole secondarie hanno prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti requisiti. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente;  37) 38)
  3. limitatamente alle scuole in lingua italiana, ad eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b), vengono stilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Dall’anno scolastico 2022/2023 nelle suddette graduatorie provinciali sono inseriti i docenti già iscritti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2021/2022, ad esclusione di coloro che sono stati successivamente depennati dalle medesime graduatorie provinciali. Dall’anno scolastico 2022/2023 possono altresì essere iscritti nelle suddette graduatorie provinciali:
    1. i docenti abilitati all’insegnamento vincitori di un concorso per titoli ed esami bandito dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana;
    2. i docenti abilitati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche;
    3. i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali e sono in possesso della abilitazione per la corrispondente classe di concorso della scuola secondaria, ovvero della laurea prescritta per la scuola primaria  oppure del titolo di specializzazione per il sostegno. I docenti inseriti in graduatoria provinciale ai sensi del presente punto sono assunti a tempo indeterminato solo dopo i vincitori dei concorsi di cui al punto 1), secondo quanto previsto dal comma 2-bis;   39)  
  4. a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. 40)

(1-ter)   37) 41)

(2)  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma 1.

(2-bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo seguente:

  1. il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;
  2. il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1-bis, lettera a);
  3. il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1-bis, lettera b). 42)

(2-ter)  Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2-bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante. 42)

(2-quater)  Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2-bis, lettere b) e c). Se la scelta del posto avviene online, si considera la migliore posizione nelle graduatorie anche per la stipula di contratti a tempo indeterminato. 42) 43)

(2-quinquies)  Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo. 44)

(2-sexies) Ai concorsi straordinari per l’assunzione di personale docente per le scuole secondarie di primo e secondo grado, banditi dall’Intendenza scolastica italiana nell’anno scolastico 2019/2020, è riservato almeno il 50 per cento dei posti di cui al comma 2-bis, lettera a). 45)

(2-septies) Al fine dell’assunzione a tempo indeterminato, le vigenti graduatorie concorsuali per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana sono utilizzate fino al loro esaurimento, in ordine cronologico di effettuazione della procedura selettiva, dalla meno recente alla più recente. La presente disposizione si applica ai concorsi banditi a partire dal 2020. 46)

(3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti. 47)

(3-bis)  Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma 1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009.48) 

(4) 49) 50) 

(5)  Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell’offerta formativa;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.  51)

(6) La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti. 52)  

(6-bis) 53)

(6-ter) 54)

(7)  Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.  55)

massimeDelibera 2 febbraio 2024, n. 28 - Graduatorie di istituto per l’assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano
massimeDelibera 14 novembre 2023, n. 987 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie (vedi anche delibera n. 28 del 02.02.2024)
massimeDelibera 10 maggio 2022, n. 316 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie
massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza
massimeDelibera 13 giugno 2017, n. 646 - Disposizioni in merito alle particolari offerte formative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine
massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1407 - Particolari metodologie didattiche e particolari tipologie di offerta formativa per le scuole in lingua italiana
massimeDelibera 26 gennaio 2016, n. 62 - Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine
massimeDelibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative
massimeCorte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206 - Provincia di Trento – personale scolastico – supplenze annuali – nessuna costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
37)
L'art. 12, commi 1-bis e 1-ter, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
38)
L'art. 12, comma 1-bis lettera b), è stato prima modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
39)
La lettera c)  dell'art. 12, comma 1-bis, è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, successivamente sostituita dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, ed infine così modificato dall'art. 25, comma 2, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
40)
La lettera d) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
41)
L'art. 12, comma 1-ter, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
42)
L'art. 12, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
43)
L'art. 12, comma 2-quater, è stato così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
44)
L'art. 12, comma 2-quinquies, è stato inserito dall'art. 4, comm 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
45)
L'art. 12, comma 2-sexies, è stato inserito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
46)
L'art. 12, comma 2-septies, è stato inserito dall'art. 25, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
47)
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
48)
L'art. 12, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
49)
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
50)
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
51)
L'art. 12, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
52)
L'art. 12, comma6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
53)
L'art. 12, comma 6-bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
54)
L'art. 12, comma 6-ter, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera d), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
55)
L'art. 12, comma7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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