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b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 241) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 11 (Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)       delibera sentenza

(1)  I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.16) 

(2)  I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.17) 

(3)  Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali.17) 

(4)  Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica.18) 

(5)  Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7-bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza. 19) 

(5-bis)  Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili. 20)

(5-ter)  La graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza scolastica italiana nel 2018, è valida fino all’entrata in vigore del presente comma. 21)

(5-quater)  La graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, approvata dal direttore provinciale scuole con decreto del 12 novembre 2021, n. 21829, è valida fino al 31 agosto 2028. Entro tale termine e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato anche coloro che risultano collocate/i nella suddetta graduatoria pur non essendo stati dichiarati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa. 22)

(6)  Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale.23) 

(7)  Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano.  24) 

(7-bis)  In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito.  25) 

(8) 26) 

(9) 27) 

(10) La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza scolastica per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in provincia di Bolzano, non esaurita alla data di entrata in vigore della presente legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le persone inserite in tale graduatoria sono assunte come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a coloro che risultano vincitori di futuri concorsi 28)

(10-bis)  29)

(11)  Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.  30)

(12)  Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il percorso di abilitazione, per coloro che hanno superato le procedure straordinarie bandite dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 10, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano. 31)

(13)  Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022. 32)

(14)  Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano sono in via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell’anno scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022. 33)

(15)  In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo. 34)

(16)  Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana può indire un concorso straordinario per titoli ed esami, nel rispetto dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. L’esame consiste in una prova scritta. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, nei dieci  anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, o a carattere statale  e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti possono partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno un’annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti partecipano. 35)

(17)  I vincitori privi di specifica abilitazione dei concorsi per titoli ed esami per l’assunzione di docenti a tempo indeterminato nella scuola secondaria, banditi dalla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, in conformità ai concorsi statali di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modifiche, scelgono un posto a tempo determinato immediatamente dopo i docenti inseriti in graduatoria provinciale. La scelta di tali posti avviene secondo la graduatoria concorsuale. Conseguita l’abilitazione, i vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 12 e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento determina la definitiva immissione in ruolo. 36)

massimeDelibera 26 gennaio 2021, n. 49 - Procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole a carattere statale in lingua tedesca e delle scuole a carattere statale delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano – revoca della deliberazione n. 1029/2020
massimeDelibera 31 luglio 2018, n. 757 - Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle direzioni delle scuole primarie e secondarie (modificata con delibera n. 293 del 28.04.2020)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso - preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance - mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008 - Personale insegnante - stato giuridico ed economico - delega normativa dello Stato alla Provincia di Bolzano - pubblico concorso - comunicazione di non ammissione alle prove orali -impugnabilità immediata
16)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
17)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
18)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
19)
L'art. 11, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
20)
L'art. 11, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
21)
L'art. 11, comma 5-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
22)
L’art. 11, comma 5-quater, è stato inserito dall’art. 8, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
23)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
24)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.  Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
25)
L'art. 11, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.  Il terzo periodo è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
26)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
27)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
28)
L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostiuito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
29)
L'art. 11, comma 10-bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
30)
L'art. 11, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
31)
L'art. 11, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
32)
L'art. 11, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
33)
L'art. 11, comma 14, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
34)
L'art. 11, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
35)
L'art. 11, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1, e successivamente così modificato dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
36)
L’art. 11, comma 17, è stato aggiunto dall’art. 8, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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