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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

TITOLO I
Norme generali e vincolo idrogeologico-forestale

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità della legge)

(1)  La presente legge è finalizzata alla tutela dei terreni di qualsiasi natura e destinazione ed, in particolare, dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, assicurandone la conservazione e la stabilità con la continuità della produzione nel tempo e favorendone l'utilizzazione più razionale, allo scopo di salvaguardare l'incolumità, la salute ed i beni della collettività.

(2)  In particolare, la legge si propone di conservare il bosco nella sua estensione, garantendone la distribuzione territoriale, la vitalità e perpetuità e favorendo l'assolvimento delle sue diverse funzioni, principalmente quelle protettive, produttive e di habitat oltre che quelle igienico-estetico-ricreative.

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

(1)  Le finalità di cui all'articolo 1 si conseguono con:

  1. l'imposizione del vincolo a scopo idrogeologico-forestale, diretto alla conservazione degli ecosistemi, alla stabilità del suolo, al regolare deflusso delle acque, alla razionale coltura dei boschi, dei prati di montagna e dei pascoli, ed al loro miglioramento, alla conservazione della fauna e della flora, alla difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, tenendo conto anche della tutela della natura e del paesaggio;
  2. la realizzazione di opere e interventi di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di difesa dai danni derivanti dalle particolari situazioni dei luoghi, dirette a conseguire un razionale regime delle acque e la conservazione della stabilità del suolo; 2)
  3. la concessione di provvidenze a favore dei boschi, dei pascoli montani e dell'agricoltura montana, atte a determinare una migliore e più razionale conservazione ed utilizzazione del suolo;
  4. la consulenza ed assistenza gratuita per i proprietari dei beni silvo-pastorali e gli operatori forestali, al fine di perseguire una più ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale.
2)
La lettera b) dell‘art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 19, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

CAPO II
Vincolo idrogeologico-forestale

Art. 3 (Terreni soggetti a vincolo)

(1)  Sono sottoposti a vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali:

  1. i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 5, 6 e 8 possono, con danno alla collettività, subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
  2. i terreni che per la loro particolare ubicazione difendono le colture, le case, gli abitati, le strade e le altre opere d'interesse pubblico dalla caduta di valanghe, da frane, smottamenti e dal rotolamento di massi, da inondazioni e dalla furia dei venti.

(2)  Le modalità per la soggezione al vincolo idrogeologico-forestale, nonché le modifiche e la cessazione delle limitazioni alla proprietà terriera, sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 4 (Vincolo temporaneo)

(1)  Nei boschi non vincolati colpiti da gravi epidemie di parassiti animali e vegetali, ovvero devastati da incendi o da altre calamità naturali, l'assessore competente su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre un vincolo temporaneo determinando la relativa zona nella quale trova applicazione la disciplina vigente per i boschi assoggettati a vincolo, fissa la relativa durata e determina le prescrizioni ritenute necessarie, dandone comunicazione scritta ai proprietari dei terreni interessati.

(2) 3)

3)
L‘art. 4 comma 2, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

TITOLO II
Norme particolari per terreni e fondi 4)

CAPO I
Trasformazione di boschi in altre forme di utlizzazione e movimenti di terreno

4)
La rubrica del titolo II è stato così sostituita dall'art. 12, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Sezione I
Autorizzazioni

Art. 5 (Trasformazione di bosco)

(1)  La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Con l’autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione. 5)

(2) Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro.  Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. 6)

(3) Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento. 7)

5)
L‘art. 5, comma 1, è stato così modificato dall‘art. 19, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
6)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 6 (Movimenti di terreno e materiale)    delibera sentenza

(1)  In territori sottoposti a vincolo idrogeologico-forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103, comma 11, della legge provinciale ’Territorio e paesaggio’, e dall’articolo 6, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente autorizza l'esecuzione dei lavori di movimento di terreno. L’autorizzazione può contenere prescrizioni vincolanti sulle modalità di esecuzione dei lavori. 8)

(2)  Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.9)

(3)  La Giunta provinciale determina, anche ai sensi degli articoli 66 e 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, gli interventi di modesta entità e di lieve impatto idrogeologico-forestale non soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1. 10)

(4)  Chiunque effettua lavori non autorizzati ai sensi del comma 1 e del relativo regolamento di esecuzione, ovvero non osserva le prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi della stessa normativa, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni metro cubo, o sua frazione, di materiale movimentato, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11) 

(5)  Qualora si tratti di lavori di spianamento, l'autore della violazione soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, sistemato o smosso, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11) 

(6)  Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si tiene conto della media fra i metri cubi di materiale di scavo e di deposito complessivamente movimentati, qualora detto materiale venga depositato entro la zona di scavo e, comunque, nel raggio di cinquanta metri dal luogo dei lavori.

(7)  Qualora lo scavo e/o il deposito avvengano su terreni autorizzati a tal fine dalla normativa vigente in materia o non soggetti a vincolo, per l'attività autorizzata non si applicano le sanzioni previste dal presente articolo.

(8)  Chiunque non esegue i prescritti lavori di rinverdimento, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1 per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie non rinverdita, con un minimo in ogni caso di Euro 62.11) 

(9) 12)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 119 del 30.03.2007 - Area soggetta a vincolo idrogeologico - terreno boschivo - lavori di movimento e spianamento terra - decreto di sospensione - competenza Ispettorato delle foreste - diniego dell'autorizzazione - impugnabilità
massimeDelibera N. 3489 del 25.09.2000 - Interventi non sostanziali per movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna autorizzazione
8)
L'art. 6, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 104, comma 1, della L.P. 10 luglio 2018, n. 9.
10)
L'art. 6, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente dall‘art. 19, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
11)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 38, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
12)
L'art. 6, comma 9, è stato abrogato dall'art. 5, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 7 (Prestazioni di cauzione)

(1)  Nella prescrizione delle modalità di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5 e 6 può essere prevista la prestazione di una cauzione per la corretta esecuzione dei lavori.

(2)  Le modalità di versamento della cauzione nonché i criteri per la determinazione del suo ammontare sono disciplinati nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(3)  La validità delle autorizzazioni decorre dal momento della prestazione della relativa cauzione.

(4)  Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo. 13)

13)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 8 (Modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli vincolati)

(1)  Per i terreni sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, il governo e l'utilizzazione dei boschi e dei pascoli, la soppressione e l'utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive nonché la salvaguardia della funzione di habitat sono ulteriormente disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge. Parimenti possono essere stabilite norme che disciplinano la fruizione della funzione igienico-turistico-ricreativa, qualora l'esercizio della medesima possa arrecare pregiudizio alle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

(2)  Fermi restando i diritti dei proprietari dei fondi, per la raccolta dei prodotti secondari dei boschi si applicano le disposizioni contenute nella normativa speciale vigente in materia.

Sezione II
Interventi e sanzioni in caso di violazione di norme

Art. 9 (Sospensione dei lavori)

(1)  Qualora vengano eseguiti lavori e utilizzazioni boschive in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può disporre la sospensione immediata dei lavori.

(2)  L'ordine di sospensione ai sensi del comma 1 è emanato con apposito decreto, contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato e viene notificato da un agente forestale ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

(3)  L'inosservanza di quanto disposto ai sensi del comma 1 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

Art. 10 (Danneggiamento del suolo o soprassuolo)   delibera sentenza

(1)  Coloro che tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni al suolo o al soprassuolo in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al sestuplo del valore delle piante tagliate o del danno prodotto, con un minimo di 62,00 euro salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'esecuzione di misure compensative o di ripristino di cui all'articolo 11.

(2)  La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato compete al personale forestale secondo le norme ed i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 14)

massimeDelibera 31 marzo 2020, n. 223 - Criteri per la valutazione dei danni causati a suolo e soprassuolo boschivo
14)
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 11 (Ripristino del danno)

(1)  Oltre alla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge per le diverse violazioni, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può imporre, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, il ripristino dello stato di fatto preesistente o l'esecuzione di misure compensative secondo le modalità ed i tempi da questo stabiliti.

(2)  Qualora il ripristino non venga effettuato o le misure compensative non siano state realizzate, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste emette un’ingiunzione di pagamento al fine di consentire all’amministrazione provinciale di provvedere, in via sostituiva e a spese del trasgressore moroso, all’esecuzione degli interventi non effettuati.

(3)  Qualora il pagamento dell’importo non sia effettuato entro il termine stabilito, si procederà all’esecuzione coattiva ponendo a carico del debitore moroso le spese del procedimento. 15)

15)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 12 (Violazione di altre prescrizioni a tutela di boschi e terreni vincolati)

(1)  Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti l'estirpazione e la rinnovazione delle ceppaie e la resinazione delle piante, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa di Euro 3 per ogni pianta o ceppaia, con un minimo in ogni caso di Euro 62.16) 

(2)  Chiunque viola le prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione e concernenti la raccolta di strame e di altri prodotti secondari nei boschi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.16)

(2-bis)  Chiunque utilizzi un deposito per legname con tettoia a fini commerciali, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro; alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 euro soggiace chi vi depositi macchinari, veicoli, attrezzi, materiali diversi dal legno, vi ricoveri del bestiame oppure affitti o dia in locazione tale struttura. 17)

(3)  Per la violazione di disposizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di esecuzione, e per le quali non è prevista espressamente la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica quella di Euro 62.16) 

16)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 41, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
17)
L‘art. 12, comma 2-bis, è stato inserito dall‘art. 19, comma 5, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

CAPO II
Gestione dei patrimoni silvo-pastorali degli enti e dei privati

Art. 13 (Pianificazione silvo-pastorale sovraziendale ed aziendale)    delibera sentenza

(1)  L’autorità forestale può redigere pianificazioni silvo-pastorali di tipo sovraziendale, coinvolgendo anche i proprietari, i comuni, altre autorità, le associazioni e la popolazione.

(2)  L’autorità forestale provvede anche alla pianificazione silvo-pastorale aziendale, che si articola in piani di gestione dei beni silvo-pastorali nonché in schede boschive ed alpicole. 18)

(3)  Le superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari devono essere utilizzate in conformità ad un piano di gestione approvato dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. 19)

(4)  I piani di cui al comma 3 acquistano efficacia con l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio dei comuni interessati; essi sono parificati a tutti gli effetti al regolamento di esecuzione della presente legge.

(5)  Nel caso di superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a cento ettari, la cui gestione ordinaria non sia possibile a causa di particolari condizioni, si provvede alla predisposizione di una scheda boschiva, approvata dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. 20)

(6)  La gestione e l'utilizzazione di superfici boschive aventi una superficie forestale inferiore a cento ettari deve avvenire in conformità alle corrispondenti schede boschive approntate dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per la pianificazione forestale. Tali strumenti di pianificazione forestale contengono i dati essenziali dei piani di gestione. 21)

(7)  Le superfici pascolive non gestite con un piano di gestione dei beni silvo-pastorali devono essere gestite in conformità alle corrispondenti schede alpicole predisposte dall'autorità forestale ed approvate dal direttore dell'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste, competente per l’economia montana.

(8) 22) 23)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227 - Interesse all’impugnativa - associazioni agrarie - diritto di pascolo - legittimazione degli allevatori di bestiame - usi civici - amministrazione separata beni di uso civico - è l’unico soggetto abilitato ai rapporti con le autorità forestali
18)
L‘art. 13, comma 2, è stato così modificato dall‘art. 19, comma 6, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
19)
L'art. 13, comma 3, è stato prima integrato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, poi modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e dall‘art. 19, comma 7, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
20)
L‘art. 13, comma 5, è stato così sostituito dall‘art. 19, comma 8, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
21)
L‘art. 13, comma 6, è stato così modificato dall‘art. 19, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
22)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
23)
L‘art. 13, comma 8, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 14 (Taglio di piante)    delibera sentenza

(1) Chi intende tagliare il legname deve comunicare il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre disposizioni vigenti in materia. 24)

(2)  Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le piante legnose, ovunque radicate, situate al di fuori del centro edificato, come delimitato in base all'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.25) 

(3)  Salvo che per l'esecuzione degli interventi di pubblico interesse indifferibili ed urgenti, tutte le utilizzazioni delle piante destinate al taglio di cui ai commi 1 e 2 possono aver luogo solo previo assegno da parte dell'autorità forestale che può impartire apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio. 26)

(4) 27)

(5) Ai sensi della presente legge, per taglio ordinario si intende il prelievo della ripresa decennale prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda boschiva di cui all’articolo 13. 28)

(6) Chiunque esegue il taglio di piante in violazione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20,00 euro per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro inferiore, se sussistano i presupposti, si applica unicamente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 euro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro. 29) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 25 settembre 2018, n. 201 - Liberalizzazione dell’attività commerciale – commercio al dettaglio nelle zone produttive – ordinamento forestale - autorizzazioni al taglio del legname – estinzione del processo – non fondatezza del ricorso
24)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
25)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
26)
L'art. 14, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10, e successivamente così modificato dall’art. 15, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
27)
L‘art. 14, comma 4, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
28)
L'art. 14, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
29)
L'art. 14, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 15 (Tagli straordinari)

(1)  Per tagli straordinari si intendono tutti quelli che eccedono le misure fissate all'articolo 14, comma 5, per i tagli ordinari.

(2)  L'esecuzione dei tagli straordinari è subordinata all'autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

(3) 30)

30)
L‘art. 15, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 12, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 16 31)

31)
L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 5, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 17 (Sessioni forestali)

(1) La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in ogni comune di norma una volta all’anno. Nella sessione forestale vengono presentate innovazioni, concordati obiettivi e programmi annuali con altre amministrazioni e rilasciate autorizzazioni. 32)

(2)  Le modalità di indizione, di pubblicazione e di esecuzione delle sessioni forestali sono disciplinate nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

(3) 33)

32)
L'art. 17, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
33)
L'art. 17, comma 3, è stato abrogato dall'art. 19, comma 13, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 18 (Misurazione del legname)

(1)  L'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta, provvedere alla misurazione degli assortimenti legnosi ricavati dal taglio.

(2)  Le modalità e le condizioni per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 1, nonché i relativi oneri a carico dei privati, sono disciplinati nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 19 (Migliorie boschive)

(1)  Gli enti pubblici devono investire in interventi di miglioramento un importo di almeno il dieci per cento del ricavo netto derivante dai tagli ordinari e straordinari della massa legnosa assegnata. Tale importo viene utilizzato dalla Ripartizione provinciale Foreste per l’esecuzione di un corrispondente progetto per lavori in economia.  L’ente ha per altro facoltà di realizzare i relativi interventi migliorativi sotto forma di prestazioni proprie riconosciute dall’autorità forestale. 34) 

(2)  L'importo da accantonare è determinato in base al ricavo utile netto o, in caso di taglio per uso interno, in base al più probabile prezzo di macchiatico stabilito dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente.

34)
L'art. 19, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, poi dall'art. 5, comma 9, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ed infine dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.

Art. 20 (Redazione e revisione dei piani di gestione dei boschi e dei pascoli)    delibera sentenza

(1)  I piani di gestione dei boschi e dei pascoli di cui agli articoli 13 e 16 sono redatti e revisionati periodicamente dall'autorità forestale in economia o da un tecnico forestale abilitato all'esercizio della libera professione e di fiducia dell'ente committente.

(2)  Per la redazione e la revisione dei piani di gestione per i boschi e per i pascoli, l'amministrazione provinciale può concedere contributi che non possono essere superiori al cinquanta per cento dell'importo di spesa riconosciuta ammissibile e sono commisurati all'importanza ed all'entità dell'onere finanziario derivante dalla compilazione.

massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi nel settore forestale
massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 676 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna, per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe nonché per la concessione di agevolazioni per interventi forestali

Art. 21 (Carta reale silvo-pastorale)

(1)  La Ripartizione provinciale Foreste predispone la carta forestale ed alpicola, dalla quale risulta la reale utilizzazione dei terreni corrispondenti, e ne cura l'aggiornamento. Tale carta è la base per la redazione e variazione dei relativi piani urbanistici comunali per quanto riguarda l'utilizzazione dei terreni.

(2)  Le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

CAPO III
Esercizio del pascolo

Art. 22 (Esercizio del pascolo su terreni pascolivi)  

(1)  Per l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, il carico di bestiame e la durata del pascolo sono stabiliti dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente. 35)

(2)  Le modalità e la durata del pascolo possono riferirsi ad un periodo non superiore ad anni dieci e vengono fissate dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente o in sede di sessione forestale di cui all'articolo 17, previa denuncia da parte dell'interessato, altrimenti su presentazione di apposita domanda.

(3)  Ad esclusione dei pascoli di casa e, comunque, salva autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa fra gli 800 e 1.500 metri può essere esercitato dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudini superiori a 1.500 metri dal 1° giugno al 31 ottobre.

(4)  Qualora ne sussistano le condizioni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta degli interessati o d'ufficio, anticipare o prorogare la data dei periodi di pascolo di cui al comma 3.

(5)  Contro i provvedimenti del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali agli albi pretori comunali ovvero dopo la loro comunicazione, qualora l'interessato abbia presentato apposita domanda. 36)

(6)  Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente articolo e le prescrizioni emanate ai sensi del medesimo, concernenti l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni capo bovino o equino e di Euro 1 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 62.37) 

35)
L‘art. 22, comma 1, è stato così modificato dall‘art. 19, comma 14, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
36)
L‘art. 22, comma 5, è stato così modificato dall‘art.19, comma 15, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
37)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 43, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 23 (Esercizio del pascolo in bosco e su terreni degradati)

(1)  Nei boschi e sui terreni degradati, soggetti a vincolo ai sensi dell'articolo 3, è di regola vietato l'esercizio del pascolo senza autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, che deve attenersi ad apposite direttive approvate dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste e tenere conto dei diritti eventualmente esistenti sui singoli terreni. 38)

(2)  Ai fini della presente legge il pascolo nelle scarpate stradali si considera esercitato su terreni della stessa qualità di coltura dei terreni limitrofi.

(3) 39)

(4)  Il bestiame deve essere avviato ininterrottamente nei boschi autorizzati al pascolo per i percorsi stabiliti dall'autorità forestale. La custodia del bestiame deve essere affidata ad un pastore, ove non si provvede con apposite chiudende.

(5)  Qualora nei boschi o su terreni pascolivi soggetti a vincolo sia accertata la presenza di capre inselvatichite che non possono essere catturate, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può, dopo l’affissione di un avviso all’albo telematico del relativo comune per la durata di sette giorni, disporre con provvedimento definitivo la loro cattura con narcotizzazione o il loro abbattimento, che avverranno da parte di appartenenti al Corpo forestale provinciale con armi di servizio, eventualmente narcotizzanti. 40)

(6)  Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 13 per ogni capo caprino o equino e di Euro 7 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi.41) 

38)
L'art. 23, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
39)
L‘art. 23, comma 3, è stato abrogato dall‘art. 19, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
40)
L‘art. 23, comma 5, è stato così sostituito dall‘art. 19, comma 17, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
41)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 44, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

CAPO IV
Tutela del bosco da danni biotici ed abiotici

Art. 24 (Accensione di fuochi nei boschi)

(1) È vietato accendere o causare in qualsiasi modo fuochi nei boschi o a una distanza inferiore a 20 metri dai boschi, salvo quanto previsto dal comma 3. 42)

(2)  In tale caso il fuoco, su intimazione dell’agente accertatore, deve essere immediatamente spento.

(3)  Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per coloro che si trovino nei boschi per esercitare un’attività forestale e per le aree attrezzate per l’accensione di fuochi individuate dall’autorità forestale. Vanno comunque osservate tutte le precauzioni adatte ad evitare lo sviluppo di incendi boschivi, quali mettere in sicurezza e delimitare il fuoco, tenerlo il più basso possibile e assicurarsi, nel momento dell’abbandono, che lo stesso sia completamente spento.

(4)  Salvo quanto disciplinato nella normativa speciale, il direttore dell’ispettorato forestale territorialmente competente può autorizzare, in caso di feste tradizionali, l’accensione di fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza.

(5)  In caso di elevato pericolo di incendi boschivi, reso noto alla popolazione attraverso internet e i mass media, il divieto di accendere fuochi nei boschi ed entro la distanza di sicurezza è assoluto.

(6)  Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, e 4 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

(7)  Per la violazione della disposizione di cui al comma 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro.

(8)  Se a causa dell’accensione di fuochi nei boschi, nei prati di montagna, nei pascoli o a una distanza inferiore a 20 metri da essi insorge un pericolo di incendio o si origina un incendio, oppure si rende necessario un notevole impegno da parte delle forze di intervento, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro. 43) 44)

42)
L’art. 24, comma 1, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 2, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
43)
L'art. 24 è stato sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14. 
44)
L’art. 24, comma 8, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.

Art. 25 (Prevenzione incendi boschivi)

(1)  La Ripartizione provinciale Foreste esegue in economia ai fini della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, d'intesa con l'assessore competente:

  1. la costruzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse o mobili, opere di presa, impianti di sollevamento e distribuzione d'acqua, nonché l'acquisto di pompe, motori ed accessori;
  2. la costruzione e l'approntamento di viali parafuoco, nonché di strade e sentieri forestali aventi funzione di prevenzione e di difesa;
  3. lavori colturali di manutenzione e ripulitura dei soprassuoli boschivi;
  4. periodiche ripuliture ed eventuali trattamenti delle strade e relative scarpate interessanti zone boschive, nonché di altre aree che risultino potenzialmente pericolose per la propagazione di incendi boschivi;
  5. l'attuazione delle tecniche atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;
  6. l'acquisto di apparecchi di segnalazione e comunicazione fissi e mobili, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture;
  7. il noleggio di mezzi aerei, nonché gli approntamenti relativi al loro impiego;
  8. l'acquisto di materiale ritardante;
  9. l'acquisto e noleggio di adeguati mezzi di trasporto;
  10. qualsiasi approntamento di opere o acquisto di attrezzature che si rivelino necessarie alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi.

(2) Le attrezzature acquistate possono essere affidate dalla Ripartizione provinciale Foreste all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili della Provincia dalla data del verbale di consegna. 45)

(3)  La programmazione delle opere di cui al comma 1, lettera a), deve tenere conto del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14, comma 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 8, 9 e 10 delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica e opere pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

45)
L'art. 25, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 26 (Direzione delle operazioni di spegnimento)

(1)  Le operazioni di spegnimento sono stabilite e dirette di concerto tra il rappresentante dell'autorità forestale ed il comandante operativo dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 27 (Spese a carico dell'amministrazione provinciale per gli interventi di spegnimento)

(1)  Al fine dello spegnimento degli incendi boschivi sono a carico dell'amministrazione provinciale le spese per il noleggio di mezzi aerei ed approntamenti posti in essere per il loro più razionale impiego, nonché quelle per l'acquisto di materiale ritardante.

(2)  Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste è autorizzato ad eseguire le spese di cui al comma 1, in economia fino all'ammontare dei fondi a disposizione, impegnando il relativo importo sullo specifico capitolo del bilancio provinciale, senza preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

(3)  L'amministrazione provinciale può, oltre che risarcire le eventuali perdite di materiale subite dai vigili del fuoco volontari, rimborsare in tutto o in parte le spese di vettovagliamento da loro sostenute e quelle per il funzionamento di macchine o attrezzature utilizzate nell'opera di spegnimento, salvo il caso che tale spesa sia a carico del corpo permanente dei vigili del fuoco nel corso dell'opera di spegnimento.

(4)  Alla liquidazione del rimborso delle spese e del risarcimento per eventuali perdite di cui al comma 3 si provvede sulla base di una distinta firmata dai rispettivi comandanti dei corpi dei vigili del fuoco intervenuti oppure dal comandante operativo dei vigili del fuoco, nonché controfirmata dal rappresentante dell'autorità forestale di cui all'articolo 26. 46)

46)
L‘art. 27 è stato sostituito dall‘art. 19, comma 18, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1 con reviviscienza nella sua versione originaria.

Art. 28 (Lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali)    delibera sentenza

(1)  Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti o di altri agenti patogeni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può prescrivere adeguate misure ai proprietari o possessori di piante forestali, ordinando anche lo scortecciamento e la rimozione di tronchi e ceppaie.

(1-bis)  Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l’obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l’ispettorato forestale lo ordini. 47)

(2)  La Ripartizione provinciale Foreste può essere autorizzata ad eseguire in economia interventi di lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali e svolge il controllo e la sorveglianza dello stato di salute dei boschi, anche nei riguardi di danni derivanti da inquinamento ambientale o di nuovo tipo.

(3)  Per le finalità di cui alla prima parte del comma 2, la Giunta provinciale può concorrere nelle spese a tal fine sostenute dai proprietari boschivi con l'erogazione di contributi fino all'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili.

(4)  Chiunque viola le norme per la prevenzione e la repressione dei danni da parassiti nei boschi soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra Euro 31 e Euro 311.48) 

(5)  In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai  commi  1  e 1-bis, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro  per metro cubo, o sua frazione, di legname non scortecciato e/o rimosso.   49)

(6)  Qualora la violazione contenuta nei commi 4 e 5 comporti danni di cui all'articolo 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e le prescrizioni ivi previste.

massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi nel settore forestale
47)
L'art. 28, comma 1-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
48)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 46, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
49)
L'art. 28, comma 5, è stato così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 29 (Bosco e selvaggina) 50)

(1)  Al fine di prevenire i danni da selvaggina ungulata ai boschi, nella pianificazione degli abbattimenti la consistenza della stessa deve essere tenuta in equilibrio con le risorse foraggere offerte dall'ambiente naturale.

(2)  La presenza di ungulati deve essere in ogni caso regolata in modo tale da non ostacolare la conservazione del bosco ed in particolare la rinnovazione naturale dello stesso con specie adatte alle caratteristiche stazionali, senza dover ricorrere all'adozione di particolari misure di protezione, al fine di favorire anche un giusto rapporto tra le diverse specie tipiche dell'ecosistema forestale del luogo.

(3) Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono previste apposite misure per garantire l’equilibrio tra bosco e ungulati. 51)

(4)  Chi non osserva una disposizione del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non possa essere individuato, per la violazione risponde il legale rappresentante della riserva di caccia di diritto oppure della riserva privata di caccia. 51)

(5) 52)

50)
La rubrica dell'art. 29 è stata così sostituita dall'art. 12, comma 6, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
51)
L'art. 29, commi 3 e 4, sono stato così sostituiti dall'art. 12, comma 7, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
52)
L'art. 29, comma 5, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

CAPO V
Trasporto e detenzione di alberi di natale

Art. 30 (Alberi di natale)

(1)  Le piante o i loro cimali, destinabili o destinati ad alberi di Natale, che sono detenuti, trasportati o posti in commercio nell'ambito della provincia di Bolzano, devono essere muniti di apposito contrassegno che non permetta l’uso ripetuto dello stesso. Per le piante provenienti dal territorio provinciale i contrassegni sono forniti dall’autorità forestale.

(2)  Il contrassegno non è necessario per le piante o i cimali detenuti o trasportati dal proprietario del bosco privato.

(3)  Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'apposizione del contrassegno soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 80,00 euro per ogni pianta o cimale. 53)

53)
L'art. 30 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

CAPO VI
Materiali forestali di moltiplicazione

Art. 30-bis (Commercializzazione)

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano con regolamento di esecuzione disciplina la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, di cui alla direttiva 1999/105/CE del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1999.

(2)  La funzione di organismo ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 1999/105/CE nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano è esercitata dalla Ripartizione provinciale Foreste.

(3)  Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione materiale forestale di moltiplicazione senza la licenza soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

(4)  Chiunque omette di tenere per ogni sito produttivo la consistenza dei materiali di moltiplicazione e la registrazione accurata delle uscite ed entrate degli stessi soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

(5)  Chiunque tiene irregolarmente le registrazioni delle entrate e uscite dei materiali di moltiplicazione od omette la comunicazione alla Ripartizione provinciale Foreste della consistenza dei materiali di moltiplicazione presente nelle proprie unità produttive, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.200.

(6)  Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di moltiplicazione forestale non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale, soggiace alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni kg o frazione di kg di sementi, per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di strobili, infruttescenze e frutti, per ogni centinaia o frazione di centinaia di postime o parti di piante.

(7)  Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta l'infrazione, può procedere al sequestro e alla distruzione, a carico del trasgressore, del materiale forestale di moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le eventuali spese d'analisi effettuate dagli istituti incaricati.

(8)  Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 4, 5 e 6, il direttore della Ripartizione provinciale Foreste può disporre la sospensione della licenza per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.54) 

54)
L'art. 30-bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

TITOLO III
Lavori in economia ed interventi contributivi a favore di terreni montani

CAPO I
Opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agrario, idraulico-pascoliva ed infrastrutture e mezzi necessari per la razionale gestione e conservazione dei territori montani

Sezione I
Tipologia degli interventi

Art. 31 (Lavori ed opere in economia)     delibera sentenza

(1)  Le opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, idraulico-pascoliva, di difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi, nonché le opere relative alla costruzione delle infrastrutture necessarie per la conservazione ed una gestione di sviluppo sostenibile del suolo, alla viabilità forestale, alpicola e rurale, alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante forestali, oltre all'acquisto dei mezzi necessari per la loro realizzazione, sono eseguite, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, tramite la Ripartizione provinciale Foreste e gli ispettorati forestali dipendenti, utilizzando i mezzi finanziari a tal fine disponibili, fatte salve le specifiche competenze dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e dell'azienda provinciale foreste e demanio.

(1-bis)  La progettazione dei lavori in economia avviene ad opera degli ispettorati forestali territorialmente competenti oppure degli uffici centrali della Ripartizione provinciale Foreste. 55)

(1-ter)  Il rispettivo direttore d’ufficio funge da datore di lavoro anche ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Dispone dei corrispondenti mezzi e dell’impiego del personale per l’esecuzione dei lavori. Assume l’incarico di direttore dei lavori o delega tale funzione a un collaboratore della Ripartizione provinciale Foreste inquadrato in un profilo professionale che preveda tale compito. 56)

(1-quater)  Il direttore dei lavori, come responsabile unico del procedimento, provvede alla tenuta della contabilità di cantiere, all’affidamento degli incarichi necessari per l’esecuzione dei lavori, all’attestazione della regolare esecuzione delle forniture e dei servizi nonché all’inoltro delle fatture e delle distinte delle ore di lavoro prestate. 57)

(2)  Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi anche ai territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche ed integrazioni, e vengono di regola eseguiti in economia continuando ad applicarsi le leggi ed i regolamenti di settore per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte della Ripartizione provinciale Foreste e prescindendo dalla disciplina concernente i lavori pubblici contenuta nella normativa vigente in materia.

(3)  L'amministrazione provinciale richiede per l'esecuzione delle opere e, specialmente, delle infrastrutture di cui all'articolo 32, la libera disponibilità del terreno necessario per l'esecuzione dei lavori. I proprietari dei terreni interessati danno il proprio consenso in base ad appositi atti di sottomissione. Lo schema per tale documento viene predisposto nel regolamento di esecuzione della presente legge.

massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 227 - Criteri e priorità per l’effettuazione di interventi in amministrazione diretta da parte della Ripartizione provinciale Foreste
massimeDelibera 13 febbraio 2012, n. 203 - Criteri di cessione delle piantine forestali prodotte nei vivai forestali provinciali
massimeDelibera N. 349 del 12.02.2001 - Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006
55)
L'art. 31, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.
56)
L'art. 31, comma 1-ter, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.
57)
L'art. 31, comma 1-quater, è stato inserito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.

Art. 32 (Categorie di opere)     delibera sentenza

(1)  Rientrano nelle opere da eseguirsi ai sensi dell'articolo 31 i lavori diretti a:

  1. la sistemazione idraulico-forestale comprendente:
    1. le opere per la regimazione idrogeologica;
    2. le opere di difesa vegetale per il consolidamento di pendici franose;
    3. le opere di imboschimento, di rimboschimento e miglioramento di boschi;
  2. la sistemazione idraulico-agraria e pascoliva;
  3. la sistemazione per il consolidamento e la conservazione dei terreni a coltura agraria e pascoliva, comunque soggetti ad erosione;
  4. la difesa dai danni derivanti dalla particolare situazione dei luoghi;
  5. l'impianto e la gestione dei vivai forestali, la raccolta, la produzione e la conservazione di sementi e postime forestali;
  6. la tutela del bosco e di piante forestali da danni biotici ed abiotici;
  7. la viabilità forestale, alpicola e rurale necessaria per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo nonché per la gestione del patrimonio agricolo, forestale, alpicolo, immobiliare e del demanio forestale;
  8. il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per la realizzazione di strade di accesso alle superfici colpite nonché il ripristino dei danni alle opere di cui al presente articolo; 58)
  9. il ripristino, consolidamento e governo delle foreste e del demanio forestale ed interventi ad esso connessi, come previsto dalla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;
  10. la costruzione, la manutenzione ed il ripristino dei fabbricati e degli opifici amministrativi del demanio forestale ai sensi della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche;
  11. le opere e gli interventi volti al risanamento degli ambienti naturali degradati nonché alla cura e manutenzione del paesaggio colturale, comprese le infrastrutture per la protezione delle greggi per evitare danni causati da grandi predatori, nonché la realizzazione e manutenzione di sentieri, percorsi di interesse naturalistico e infrastrutture similari, compresi gli accessori. 59)

(2)  Nel caso di intervento di cui al comma 1, lettera h), un funzionario della Ripartizione provinciale Foreste compila un verbale, nel quale sono descritti in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze nonché le modalità per ripararli e le spese ritenute a tal fine necessarie. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste, previa autorizzazione dell'assessore competente, dispone l'inizio e le modalità per l'esecuzione dei relativi lavori. Se un'opera così iniziata non viene approvata immediatamente dalla Giunta provinciale, i lavori devono essere immediatamente sospesi e possono essere liquidate soltanto le spese sostenute per la parte eseguita. Gli interventi e le opere in esame possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o rispondenti al pubblico interesse.

(3)  Su richiesta del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, la Giunta provinciale può autorizzare lo stesso a eseguire in economia i lavori di cui all'articolo 50, comma 1. Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Per la loro approvazione è richiesto unicamente il parere di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.

(4)  Tutti i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti esclusivamente al parere preventivo tecnico-economico della commissione tecnica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al parere espresso ai sensi dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Prima dell’inizio dei lavori una copia del relativo progetto è trasmessa al comune territorialmente competente. 60)

(5)  I lavori in economia di cui al presente articolo possono essere eseguiti, oltrechè dalla Ripartizione provinciale Foreste, anche dalla Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed opere idrauliche ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

(6)  A seconda del tipo di intervento e dell'interesse pubblico inerente la realizzazione dell'opera, i lavori vengono eseguiti a totale carico dell'amministrazione provinciale o con partecipazione finanziaria da parte dei soggetti che ne traggono beneficio.

(7)  I criteri e le priorità negli interventi di cui al comma 5 sono determinati dalla Giunta provinciale.61) 

massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 440 - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta
massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 227 - Criteri e priorità per l’effettuazione di interventi in amministrazione diretta da parte della Ripartizione provinciale Foreste
58)
La lettera h) dell‘art. 32, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 19, comma 19, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
59)
La lettera k) dell‘art 32, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 19, comma 19, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
60)
L’art. 32, comma 4, è stato così sostituito dall’art. 15, comma 4, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
61)
L'art. 32 è stato modificato dall'art. 30 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 33 (Lavori in economia con fondi altrui)

(1)  Qualora sussistano le condizioni che richiedano un intervento diretto, atto a garantire le finalità della presente legge, l'assessore provinciale alle Foreste può, su richiesta dell'interessato, autorizzare la Ripartizione provinciale Foreste, compatibilmente con l'attuazione dei propri programmi, a eseguire in economia lavori finanziati in tutto o in parte dall'interessato, purchè rientranti nelle tipologie di intervento previste dalla presente legge.

(2) Dopo l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli stessi vengono fatturati a carico del committente. 62)

(3)  In caso di concessione di contributi da parte della Giunta provinciale per un intervento rientrante nelle tipologie della presente legge, i beneficiari possono cedere il contributo alla Ripartizione provinciale Foreste per l'esecuzione da parte della stessa dei lavori in economia. 63) 

62)
L'art. 33, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
63)
L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 33-bis (Lavori in economia per comuni e altri enti pubblici)

(1)  Per i comuni, l’esecuzione dei lavori e delle opere ai sensi degli articoli 19, 31, 32 e 33 è richiesta, previa deliberazione della Giunta comunale, dal sindaco territorialmente competente, che ne affida l’incarico alla Ripartizione provinciale Foreste.

(2)  Per gli altri enti pubblici, la richiesta e l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1 sono effettuati dal rispettivo rappresentante legale. 64)

64)
L'art. 33-bis è stato inserito dall'art. 30, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 33-ter (Realizzazione dei progetti)

(1)  L’Agenzia Demanio provinciale attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa. A tale scopo si avvale delle strutture della Ripartizione e riceve i relativi contributi. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione. 65)

65)
L'art. 33-ter è stato inserito dall'art. 16, comma 1,  della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Sezione II
Bilancio provinciale 66)

Art. 34  67) 

67)
L'art. 34 è stato prima sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1, poi dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, ed infine abrogato dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 5 febbraio 2016, n. 8.

Art. 35  68) 

68)
L'art. 35 è stato abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1; vedi anche l'art. 45 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1:

Art. 45 (Disposizioni transitorie)

(1) La gestione separata del fondo forestale provinciale di cui all'articolo 35 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della presente legge, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. Il rendiconto finanziario di gestione per l'anno 2002 del cessato fondo forestale provinciale è approvato dal comitato forestale provinciale entro il 31 marzo 2003 e, previo controllo da parte dell'ufficio provinciale vigilanza finanziaria, munito di una relazione tecnica sugli interventi effettuati, viene sottoposto all'approvazione da parte della Giunta provinciale.

(2) La gestione separata dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo per gli interventi per conto di terzi ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49, cessa con effetto dall'1 gennaio 2003. La Provincia subentra nelle attività e passività e nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata gestione. Le disponibilità liquide risultanti al 31 dicembre 2002 sono versate alle entrate del bilancio provinciale e iscritte nel medesimo con le modalità di cui all'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche.

66)
La rubrica è stata modificato dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Sezione III
Modalità

Art. 36 (Progettazione ed esecuzione dei lavori)

(1)  Alla progettazione delle opere di cui all'articolo 31, nonché agli eventuali rilevamenti topografici necessari per l'esecuzione dei lavori, provvede la Ripartizione provinciale Foreste.

(2)  I rilevamenti topografici per la definizione dei confini e per la successiva intavolazione dei diritti di proprietà possono essere affidati anche a liberi professionisti iscritti nei relativi albi professionali.

(3)  I progetti relativi alle opere di cui al comma 1 sono costituiti di regola da:

  1. relazione tecnica;
  2. corografia e planimetria;
  3. computo metrico estimativo sommario;
  4. disegni sommari per le opere infrastrutturali;
  5. dichiarazione controfirmata dai proprietari dei fondi sulla disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori;
  6. elenchi dei terreni interessati dagli interventi con indicazione delle particelle fondiarie e delle superfici totali o parziali.

(4)  Nel corso della realizzazione dell'opera il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informativi del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, previa autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, qualora le stesse superino il quindici per cento. Se dette modifiche comportano variazioni superiori al venti per cento e contrastano con le prescrizioni impartite, il direttore dei lavori deve comunque predisporre un progetto di variante, soggetto alle approvazioni da parte degli organi competenti per quello originario.

(5)  Il collaudo dei lavori eseguiti viene effettuato secondo le norme vigenti in materia.

Art. 37 (Dichiarazione di pubblica utilità)

(1)  L'approvazione da parte della Giunta provinciale dei progetti esecutivi delle opere di cui all'articolo 31 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere.

Art. 38 (Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d'urgenza)

(1)  Qualora per la realizzazione delle opere di rilevante interesse pubblico, che siano dirette alle finalità di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge, risulti indispensabile, l'amministrazione provinciale può procedere all'espropriazione o all'occupazione d'urgenza dei relativi terreni secondo le modalità e le procedure nonché dietro il riconoscimento dell'indennità, come contenuti nella normativa vigente in materia.

Art. 39 (Sospensione d'uso od occupazione temporanea di terreni vincolati)

(1)  Qualora si riconosca la necessità di rinsaldare terreni nudi destinati a pascolo, o comunque limitare drasticamente l'utilizzazione di terreni soggetti a vincolo per la realizzazione di un pubblico interesse con grave svantaggio per i proprietari del fondo, il Presidente della giunta provinciale, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può imporre ai proprietari dei terreni la sospensione del godimento di essi per un periodo massimo di venti anni, ovvero procedere all'occupazione temporanea dei terreni stessi per compiere i lavori occorrenti.

(2)  Ai proprietari dei terreni soggetti alle imposizioni di cui al comma 1 può essere concessa un'indennità annua fissa, determinata dall’assessore provinciale per le foreste, tenendo conto dei criteri per la determinazione di tale indennità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 69)

(3)  L'indennità decorre dalla data di imposizione di cui al comma 1 e cessa con la riconsegna al proprietario del terreno dopo il collaudo dei lavori.

69)
L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 13, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 40 (Consegna delle opere)

(1)  Compiuti e collaudati i lavori in attuazione di un determinato progetto, i terreni relativi e, di norma, le opere sono consegnati ai proprietari, che devono osservare le norme stabilite dall'articolo 41.

(2)  Le modalità relative alla consegna di cui al comma 1 sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 41 (Utilizzazione dei terreni e delle opere consegnate)

(1)  Nei terreni rimboschiti e rinsaldati la coltura agraria ed il pascolo sono vietati.

(2)  Per la violazione del divieto di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25 per ogni capo caprino oppure equino e di Euro 13 per ogni capo bovino, ovino o suino, con un minimo in ogni caso di Euro 62. In caso di violazione dell'articolo 10, si applicano le sanzioni ivi previste, sempre che siano più gravi.70) 

(3) Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui all’articolo 1 e provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere. 71)

(4)  I proprietari devono provvedere alla debita e accurata manutenzione ordinaria delle strade di allacciamento alle malghe e delle strade forestali e, in particolare, alla regimazione delle acque. In mancanza di diversi accordi tra i proprietari delle strade, le spese vengono suddivise in base alla percentuale del tracciato di pertinenza di ciascun proprietario. In caso di insufficiente manutenzione ordinaria, al proprietario inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Se si verificano danni a causa della insufficiente manutenzione ordinaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è triplicata. 72)

(5)  Per la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 62 ad un massimo di Euro 622.70) 

(6)   73) 

70)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 49, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
71)
L'art. 41, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
72)
L'art. 41, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
73)
L'art. 41, comma 6, è stato abrogato dall'art. 12, comma 5, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 42 (Lavori di rimboschimento e rinsaldamento volontari)

(1)  La Provincia, i comuni, altri enti ed i proprietari privati, anche riuniti in consorzi, allo scopo di meglio garantire le finalità previste dall'articolo 1, possono eseguire, anche in comune, lavori diretti al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi, nonché all'esecuzione nei medesimi di cure colturali in genere, attenendosi alle modalità stabilite dalla Ripartizione provinciale Foreste.

(2)  La progettazione, la direzione dei lavori e la loro esecuzione possono essere affidate alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi può provvedere ai sensi degli articoli 31 e 32, qualora vi sia pubblico interesse.

(3)  Quando ne riconosca l'opportunità, l'amministrazione provinciale può altresì fornire gratuitamente i semi e le piantine occorrenti o concedere i previsti contributi.

CAPO II
Interventi a favore della selvicoltura, dei territori montani e dei pascoli

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 43 (Disciplina per la concessione dei contributi)     delibera sentenza

(1)  Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, il regime per la presentazione della domanda per la concessione dei contributi nonché le modalità, i criteri ed i vincoli ad essa inerenti sono regolati dai seguenti articoli.

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 217 - Misure transitorie nell'mbito Foreste
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996

Art. 44 (Domande)

(1)  Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alla Giunta provinciale tramite la Ripartizione provinciale Foreste, alla quale devono pervenire.

(2)  Le modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1 e la documentazione da allegare alle medesime sono determinate tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'intervento con circolare del direttore della Ripartizione provinciale Foreste.

Art. 45 (Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni)

(1)  La liquidazione delle agevolazioni previste dal presente capo è disposta sulla base della documentazione comprovante l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, effettuato dai direttori d'ufficio competenti o dai funzionari incaricati ai sensi della vigente normativa provinciale.

(2)  Qualora la spesa accertata risulti inferiore alla spesa ammessa, le agevolazioni concesse sono liquidate in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 46 (Anticipi ed acconti)

(1)  Per gli investimenti e le attività finanziate ai sensi della presente legge possono essere erogati anticipi ed acconti fino al cinquanta per cento del contributo concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori, ovvero per l'esecuzione delle opere finanziate.

(2)  Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto.

(3)  La restituzione deve essere effettuata entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(4)  Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

(5)  Inoltre, fino a quando non sono state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'inadempiente l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.

Art. 47 (Diversa destinazione degli investimenti)

(1)  Nel caso di diversa destinazione degli investimenti finanziati, i beneficiari sono tenuti alla restituzione delle somme con le maggiorazioni previste nell'articolo 46 e computate a partire dal momento in cui è stata effettuata la diversa destinazione, fino all'anno nel quale esiste il vincolo di destinazione.

(2)  La destinazione degli investimenti finanziati deve essere rispettata per almeno 15 anni per quelli immobiliari e per almeno cinque anni per quelli mobiliari. 74)

(3)  Per cause di forza maggiore possono essere accordati, purché preventivamente richiesti, cambi di destinazione, con finalità agricole o forestali, oppure agrituristiche ed artigianali, purché svolte nell'ambito della stessa azienda agricola.

74)
L'art. 47, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Sezione II
Contributi finanziari

Art. 48 (Contributi per la selvicoltura)             delibera sentenza

(1)  L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi selvicolturali, quali la formazione e la ricostituzione di boschi, le cure colturali di ogni tipo, i tagli fito-sanitari e gli altri interventi ai soprassuoli boschivi, ivi compresi quelli relativi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica, da incendi e da altre calamità naturali, oltre ai lavori connessi. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica. 75)

(2)  Per le esigenze di cui al comma 1, l’amministrazione provinciale può concedere contributi fino ad un massimo del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili per investimenti inerenti all’ammodernamento del parco macchine per l’utilizzazione legnosa, l’esbosco e per la prima lavorazione. 76)

(3)  Visto il particolare interesse pubblico al mantenimento del buono stato di salute dei popolamenti boschivi, e della loro stabilità e vitalità, l’amministrazione provinciale può concedere contributi in regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per gli interventi di cui al comma 1, relativi alla prevenzione della diffusione di danni da parassiti e alle cure colturali dei popolamenti boschivi in fase giovanile volte a garantirne la stabilità e resistenza agli agenti esterni, che siano stati conclusi e per i quali venga proposta domanda entro il 31 dicembre 2020. 77)

(4)  I contributi di cui al comma 3 sono erogati con le modalità di cui al comma 1, previa certificazione di regolare esecuzione e termine dei lavori da parte della competente autorità forestale. 78)

massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 440 - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta
massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi nel settore forestale
massimeDelibera 13 aprile 2021, n. 334 - Proroga di regimi di aiuti nel settore forestale
massimeDelibera 8 settembre 2020, n. 692 - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste
massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 676 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna, per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe nonché per la concessione di agevolazioni per interventi forestali
massimeDelibera 11 luglio 2019, n. 555 - Criteri per la concessione di aiuti per la rimozione di alberi dannegiati ai sensi dell'art. 48 della legge Provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21
massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 217 - Misure transitorie nell'mbito Foreste
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2 del 12.01.2009 - Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore forestale per la rimozione del legno dal letto di caduta mediante l'uso di tecniche di esbosco rispettose del suoleo e della superfice forestale. Aiuto al settore forestale Nr. 598/2007
75)
L'art. 48, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
76)
L'art. 48 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
77)
L'art. 48, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 35, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
78)
L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 35, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 48-bis (Fondo per le costruzioni in legno)   delibera sentenza

(1)  Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l’utilizzo del legno quale materiale da costruzione con capacità di catturare l’anidride carbonica, e contestualmente per sostituire i materiali edili ad alta emissione di anidride carbonica.

(2)  Il fondo è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno stanziamento di 1.200.000 euro. Annualmente è indetto un bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie. La selezione dei progetti e la determinazione dell’ammontare degli incentivi sono effettuate da una commissione di esperti appositamente designata. La presentazione delle domande non dà diritto ad accedere direttamente alle risorse finanziarie del fondo, in quanto si tratta di un programma di incentivazione per la protezione del clima, attuato tramite un concorso per progetti sostenibili.

(3)  Viene incentivata la realizzazione di edifici e manufatti a uso pubblico realizzati integralmente o prevalentemente in legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile entro un raggio di 500 km.

(4)  Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari. Sono esclusi la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali.

(5)  La Giunta provinciale determina i criteri per beneficiare delle risorse finanziarie del fondo. 79)

massimeDelibera 13 giugno 2023, n. 502 - Fondo per le costruzioni in legno - Criteri per la promozione del carbonio a lungo termine in edifici o strutture pubbliche nella Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
79)
L'art. 48-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.

Art. 49 (Contributi per i pascoli e i terreni montani)             delibera sentenza

(1)  L'amministrazione provinciale può concedere contributi fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di tutte le opere, le misure ed i servizi necessari al mantenimento e al miglioramento della gestione delle malghe, nonché per il mantenimento e il recupero di ambienti e zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o storico-culturale.

(2)  Per opere, misure e servizi di cui al comma 1 si intendono la costruzione, la sistemazione e l’adeguamento delle infrastrutture riguardanti gli accessi, la costruzione e la sistemazione delle infrastrutture per il ricovero del personale e del bestiame, l’approvvigionamento idrico per il personale ed il bestiame, le infrastrutture per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e delle deiezioni di provenienza animale, la realizzazione e sistemazione di chiudende per la delimitazione del pascolo nonché la separazione del bosco dal pascolo, i miglioramenti colturali dei terreni alpini nonché le infrastrutture per la trasformazione e la conservazione dei prodotti.

(3)  I contributi possono essere concessi ai proprietari, e, previo consenso degli stessi, agli affittuari e ad altri gestori, che gestiscono le malghe di proprietà pubblica, privata singola e collettiva.

(4)  Nei territori classificati montani in base alle normative vigenti e nelle zone rurali, a favore delle aziende agricole possono essere concessi contributi per la realizzazione delle infrastrutture di accesso, quali strade e teleferiche. Sono ammessi a contributo, nella misura fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, la costruzione, la sistemazione, l’adattamento, la pavimentazione della viabilità rurale e l’approvvigionamento idrico potabile e antincendio. In zone particolarmente disagiate e sfavorite dal punto di vista socio-economico o idrogeologico le percentuali contributive potranno essere adeguatamente aumentate fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile.

(5)  Per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento delle infrastrutture per il ricovero di macchinari agricoli e forestali a favore di enti pubblici possono essere concessi contributi fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 80)

massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 443 - Criteri per la concessione di aiuti per l'alpicoltura
massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 440 - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta
massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 125 - Criteri per la concessione di contributi nel settore forestale
massimeDelibera 15 novembre 2022, n. 842 - Criteri per la concessione di agevolazioni per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna relativi alla costruzione, ampliamento, sistemazione e risanamento della viabilità rurale e di accesso ai masi
massimeDelibera 13 aprile 2021, n. 334 - Proroga di regimi di aiuti nel settore forestale
massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 676 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna, per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe nonché per la concessione di agevolazioni per interventi forestali
massimeDelibera 22 novembre 2016, n. 1296 - Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe (modificata con delibera n. 676 del 06.08.2019)
massimeDelibera 17 novembre 2015, n. 1328 - Criteri per la concessione dei contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna (modificata con delibera n. 676 del 06.08.2019, delibera n. 306 del 03.05.2022 e delibera n. 762 del 05.09.2023)
massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 217 - Misure transitorie nell'mbito Foreste
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996
80)
L'art. 49 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 50 (Contributi in caso di danni a infrastrutture e immobili dovuti a calamità naturali)      delibera sentenza

(1)  Ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di uso civico, alle cooperative, ai consorzi, ad altre associazioni ed ai privati l’amministrazione provinciale può concedere contributi nella misura fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale, causati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.

(2)  L’importo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta provinciale e può essere rivalutato dalla stessa in considerazione dell'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. I contributi sono erogati per i lavori effettivamente eseguiti e sulla base dei prezzi unitari risultanti dai verbali di verifica. 81)

massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 440 - Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in amministrazione diretta
massimeDelibera 25 maggio 2021, n. 465 - Criteri per la concessione di contributi in caso di danni a immobili o infrastrutture causati da terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni
massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 676 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi per infrastrutture primarie nel territorio rurale e di montagna, per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe nonché per la concessione di agevolazioni per interventi forestali
massimeDelibera 22 novembre 2016, n. 1296 - Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe (modificata con delibera n. 676 del 06.08.2019)
81)
L'art. 50 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

CAPO III
Assistenza, propaganda, sperimentazione e formazione professionale

Art. 51 (Assistenza e consulenza)

(1)  La Ripartizione provinciale Foreste presta gratuitamente l'assistenza e la consulenza ai singoli proprietari ed operatori forestali per:

  1. la difesa della piccola proprietà montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa e prevenzione da danni biotici ed abiotici, per l'utilizzazione, la vendita ed il commercio dei prodotti forestali;
  2. il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, la creazione di piccole industrie forestali e di imprese di utilizzazione boschiva;
  3. il miglioramento, la gestione e l'utilizzazione dei boschi, l'adeguamento della produzione, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche dei singoli popolamenti forestali, ed il commercio dei prodotti forestali.

(2)  Le spese relative, come quelle previste dal presente capo, sono di regola eseguite in economia.

(3)  L'assessore competente, su proposta del direttore della Ripartizione provinciale Foreste, può inoltre concedere particolari riconoscimenti al merito silvano.

Art. 52 (Propaganda e divulgazione)

(1)  La Ripartizione provinciale Foreste promuove, anche di concerto con la Sovrintendenza scolastica in lingua italiana e l'Intendenza scolastica tedesca e ladina, azione di propaganda e di divulgazione forestale per la redazione di comuni programmi ed escursioni, anche con la partecipazione all'insegnamento di rappresentanti della Ripartizione stessa, con la promozione di corsi informativi sulle tematiche forestali ed ambientali per gli studenti delle scuole dell'obbligo e superiori come pure per il personale docente, nonché con l'istituzione della festa degli alberi.

Art. 53 (Ricerca e sperimentazione)

(1)  La Ripartizione provinciale Foreste svolge attività di ricerca e sperimentazione nei settori della selvicoltura, della genetica, dell'ecologia forestale, dell'alpicoltura, della pianificazione forestale e territoriale delle funzioni boschive, della gestione ittica e faunistico-venatoria, della gestione aziendale e della produttività dei boschi, per lo studio e la difesa dei boschi dalle malattie e da altre avversità e danni di nuovo tipo, nonché del suolo e per le sistemazioni idraulico-forestali, idraulico-agrarie ed idraulico-pascolive, pascolive, sul legno, per la meccanizzazione dei lavori forestali, per lo studio degli ecosistemi forestali, dei loro equilibri ed interazioni con l'ambiente naturale in funzione soprattutto della loro conservazione, della tutela della natura e del paesaggio.

(2)  Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1 la Ripartizione provinciale Foreste può avvalersi della collaborazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale "Laimburg", nonché richiedere la consulenza e l'opera di istituti universitari o di ricerca sia nazionali che esteri.

Art. 54 (Formazione professionale)     delibera sentenza

(1)  L'istruzione forestale è affidata alla Ripartizione provinciale Foreste, che vi provvede avvalendosi anche di altre strutture dell'amministrazione provinciale con l'istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il proprio personale.

(2)  L'attività di cui al comma 1 mira alla preparazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale della Ripartizione provinciale Foreste.

(3)  Il personale di cui al comma 2 può frequentare corsi di aggiornamento presso istituti d'istruzione sia nazionali che esteri.

(4)  Possono altresì essere istituiti corsi d'istruzione, formazione ed aggiornamento professionale a favore di proprietari boschivi e di singoli operatori forestali, nonché degli operai addetti alle utilizzazioni forestali, rilasciando anche attestati di partecipazione e di profitto.

(5)  Alla formazione professionale si può provvedere anche mediante viaggi d'istruzione, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni istruttive, propagandistiche, agonistiche, pubblicazioni, studi, nonché mediante la produzione, l'acquisto, il noleggio di documenti foto-cinematografici, di materiale didattico e la rilevazione e la compilazione di dati statistici.

(6)  Per le finalità di cui al presente articolo, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare sussidi e contributi a favore di enti ed associazioni operanti nei settori foreste, caccia, pesca ed ambiente, nonché mettere a disposizione materiale audiovisivo, illustrativo ed informativo.

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 982 - Modifica della deliberazione della Giunta provinciale del 21/06/2022 n. 453 – nuovo termine di presentazione delle domande
massimeDelibera 21 giugno 2022, n. 453 - Criteri per la concessione di aiuti per il trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione a favore di enti ed associazioni nel settore foreste ed ambiente (vedi anche delibera n. 982 del 07.11.2023)

TITOLO IV
Funzioni ed organi dell'amministrazione forestale

Art. 55 82)

 

82)
L'art. 55 è stato abrogato dalla lettera b) dell'art. 24, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 56 (Struttura del servizio forestale provinciale)   delibera sentenza

(1)  Il servizio forestale provinciale è costituito da:

  1. Direzione della Ripartizione provinciale Foreste, con circoscrizione provinciale;
  2. uffici centrali, con competenze specifiche e con circoscrizione provinciale;
  3. ispettorati forestali, con circoscrizione intercomunale;
  4. azienda provinciale foreste e demanio;
  5. stazioni forestali, come unità operative degli ispettorati forestali e dell'azienda provinciale foreste e demanio;
  6. 83)
  7. posti di custodia ittico-venatoria.

(2)  Il numero, la denominazione e le competenze, sia degli uffici centrali che di quelli periferici, sono determinati dalla normativa provinciale vigente in materia.

(3) Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono fissati il numero, la denominazione e le competenze delle stazioni forestali e dei posti di custodia ittico-venatoria. 84)

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria
83)
La lettera f) dell'art. 56, comma 1, è stata abrogata dall'art. 12, comma 8, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
84)
L'art. 56, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 9, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 57 (Attribuzioni)

(1)  Al personale provinciale in servizio presso la Ripartizione provinciale Foreste, il cui profilo professionale corrisponde alle funzioni del personale del Corpo forestale dello Stato, sono attribuite le relative qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale od agente di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia.

(2)  Il personale di cui al comma 1, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è autorizzato a portare l'arma in dotazione.

Art. 58 (Competenza territoriale)

(1)  Alla Ripartizione provinciale Foreste spetta la vigilanza su tutta l'attività forestale ed alpicola sul territorio provinciale, nonché il controllo ed il coordinamento dell'azione esecutiva degli uffici centrali e degli ispettorati forestali.

(2)  Gli ispettorati forestali e l'azienda provinciale foreste e demanio sono le strutture operative della Ripartizione provinciale Foreste e sono coadiuvati dalle stazioni forestali e dalle circoscrizioni di vigilanza boschiva, qualora l'entità dei compiti esiga un'organizzazione territoriale più capillare.

(3)  Nell'ambito delle proprie circoscrizioni, i direttori della Ripartizione provinciale Foreste, degli ispettorati forestali e degli uffici centrali, nonché il direttore dell'azienda provinciale foreste e demanio, esercitano i poteri gerarchici e disciplinari su tutto il personale assegnato ai servizi del rispettivo territorio.

(4)  Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste o chi da lui delegato sostituisce il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nella sua funzione, ai sensi della normativa provinciale vigente, quale componente di qualsiasi commissione, consiglio, comitato o collegio comunque denominato.

Art. 59 (Funzioni)

(1)  Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in generale, nell'ambito delle competenze della Provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonché gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

(2)  Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale, la relativa vigilanza e sorveglianza nonché la vigilanza sul rispetto di altre disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l'esecuzione dei lavori forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonché tutte le attività connesse e, in particolare, anche le attività scientifiche e amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.

(3)  Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33 il direttore della Ripartizione provinciale Foreste provvede all'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali. 85)

(4)  Le stazioni forestali sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

(5)  Le strutture di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a), c) e d), sono rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di abilitazione all'esercizio della relativa professione.86) 87)

85)
L'art. 59, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
86)
L'art. 59 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.
87)
L'art. 59, comma 5, è stato così modificato dall'art. 52, comma 2, lettera m), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 60 (Personale operaio forestale)   delibera sentenza

(1)  Per l'esecuzione in amministrazione di tutti i lavori e interventi previsti dalla normativa vigente in materia, gli uffici della Ripartizione provinciale Foreste sono autorizzati ad assumere personale operaio con contratto di diritto privato, applicando le norme e il trattamento economico previsto dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed ai relativi contratti integrativi circoscrizionali.

(2)  Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste conduce le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi in via definitiva per la parte datoriale. 88)

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano
88)
L'art. 60, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 28, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 61 (Organi competenti per l'applicazione della legge)

(1)  La sorveglianza sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione relativa alla conservazione del suolo, all'incremento, alla difesa ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani, alla tutela della natura e del paesaggio, del patrimonio floristico e faunistico provinciale, alla caccia e alla pesca, nonché ogni altra attribuzione derivante da leggi speciali, sono demandate al personale forestale di cui all'articolo 57. Restano in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e recepite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

(2)  Fatte salve le competenze attribuite ai direttori d’ufficio ai sensi della normativa vigente, l’ordinanza-ingiunzione è emessa dal direttore della Ripartizione provinciale Foreste. Essa deve essere notificata ai soggetti interessati entro due anni dal ricevimento degli scritti difensivi o dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. 89)

(3)  Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per ciascuna violazione.

(4)  Per le sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali previste dalla presente legge non trova applicazione il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, in quanto tali sanzioni amministrative pecuniarie hanno, nell’interesse pubblico, anche carattere risarcitorio per il danno arrecato ad ambiente e natura e devono pertanto essere necessariamente commisurate direttamente all’ammontare dello stesso. 90)

89)
L‘art. 61, comma 2, è stato così sostituito dall‘art. 19, comma 20, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
90)
L‘art. 61, comma 4, è stato aggiunto dall‘art. 19, comma 21, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Art. 62 (Prima applicazione)

(1)  In prima applicazione della presente legge sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 3 e seguenti i terreni che alla data della sua entrata in vigore risultano vincolati ai sensi degli articoli 1 e 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché i biotopi soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della natura e del paesaggio.

(2)  In attesa del completamento della carta reale silvo-pastorale di cui all'articolo 21, la Ripartizione provinciale Foreste si avvale per l'identificazione dei terreni boschivi e pascolivi della cartografia allegata ai piani di gestione di cui agli articoli 13 e 16.

(3)  Il regime dei lavori in economia di cui all'articolo 31, comma 2, si applica anche agli interventi istituzionali od affidati all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.

(4)  La dotazione organica del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale è aumentata di 15 posti.

(5)  Al personale laureato in scienze forestali, che all'entrata in vigore della presente legge già riveste la direzione di una struttura, ma non è in possesso del titolo di abilitazione come previsto dall'articolo 59, comma 5, permane la dirigenza della struttura affidatagli e l'incarico può essere rinnovato prescindendo da tale requisito.

Art. 63 (Abrogazione di disposizioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i titoli I, II, V e VI della legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58;
  2. l'articolo 22 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4;
  3. gli articoli 22, 25 e 26 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;
  4. la legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18;
  5. la legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17.

(2)  Per le violazioni delle norme di cui al comma 1, compiute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in riferimento alle quali non si è ancora concluso il procedimento inerente la comminazione della relativa sanzione amministrativa, si continua ad applicare la disciplina ivi prevista.

(3)  Le disposizioni contenute nella normativa abrogata ai sensi del comma 1 trovano ancora applicazione limitatamente al completamento dei lavori già autorizzati.

(4)  Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai fini della concessione delle agevolazioni abrogate ai sensi del comma 1, si applica la normativa ora vigente.

(5)  Il bilancio provinciale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 17, continua ad essere utilizzato per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 34 della presente legge.91) 

(6)  Gli interventi a carico del bilancio provinciale disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non realizzati fino a tale data, vengono ultimati in attuazione della disciplina contenuta nella normativa abrogata ai sensi dell'articolo 63, comma 1.91) 

91)
I commi 5 e 6 sono stati modificati dall'art. 7 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 6492) 

92)
Omissis.

Art. 65 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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