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a) Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 211)
Ordinamento forestale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.

Art. 22 (Esercizio del pascolo su terreni pascolivi)  

(1)  Per l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, il carico di bestiame e la durata del pascolo sono stabiliti dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente. 35)

(2)  Le modalità e la durata del pascolo possono riferirsi ad un periodo non superiore ad anni dieci e vengono fissate dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente o in sede di sessione forestale di cui all'articolo 17, previa denuncia da parte dell'interessato, altrimenti su presentazione di apposita domanda.

(3)  Ad esclusione dei pascoli di casa e, comunque, salva autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa fra gli 800 e 1.500 metri può essere esercitato dal 15 maggio al 31 ottobre e ad altitudini superiori a 1.500 metri dal 1° giugno al 31 ottobre.

(4)  Qualora ne sussistano le condizioni, il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente può, su richiesta degli interessati o d'ufficio, anticipare o prorogare la data dei periodi di pascolo di cui al comma 3.

(5)  Contro i provvedimenti del direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale dopo la scadenza dei termini di pubblicazione degli esiti delle sessioni forestali agli albi pretori comunali ovvero dopo la loro comunicazione, qualora l'interessato abbia presentato apposita domanda. 36)

(6)  Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente articolo e le prescrizioni emanate ai sensi del medesimo, concernenti l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2 per ogni capo bovino o equino e di Euro 1 per ogni capo caprino, ovino o suino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di Euro 62.37) 

35)
L‘art. 22, comma 1, è stato così modificato dall‘art. 19, comma 14, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
36)
L‘art. 22, comma 5, è stato così modificato dall‘art.19, comma 15, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
37)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 43, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
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