(1) La trasformazione di bosco avviene secondo le procedure di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Con l’autorizzazione alla trasformazione possono essere stabilite congrue misure ecologiche di compensazione. 5)
(2) Chiunque effettua una trasformazione di bosco soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 62,00 euro. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite per la trasformazione o non esegue le misure compensative prescritte, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 2,00 euro per ogni metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasformata, con un minimo in ogni caso di 62,00 euro. 6)
(3) Qualora la trasformazione venga autorizzata in sanatoria, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 per cento. 7)