(1) Le amministrazioni e gli enti pubblici sono soggetti all'obbligo di fornire dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico provinciale. I soggetti privati sono sottoposti al medesimo obbligo per le rilevazioni statistiche rientranti nei programmi stessi che prevedano espressamente tale obbligo. Si applicano i limiti previsti all'articolo 7 del D.Lgs. n. 322/1989.
(2) Coloro che non forniscano ovvero forniscano scientemente errati o incompleti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni ed indagini inserite nel programma statistico provinciale, sono soggetti alle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispecie.