(1) I dati statistici raccolti dagli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale e compresi nel programma statistico provinciale, sono trasmessi ad enti ed uffici che fanno parte del Sistema statistico nazionale per il tramite dell'Istituto provinciale di statistica, salvo diversa intesa con gli uffici interessati, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche, con i criteri e le modalità indicati all'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989. 4)