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j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 121)
Riordino del sistema statistico provinciale

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 4 giugno 1996, n. 26.

Art. 4 (Comitato di indirizzo e coordinamento)

(1)  È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per il Sistema statistico provinciale, per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 2, nel rispetto degli indirizzi generali previsti dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 322/1989, con particolare riferimento alle funzioni di coordinamento, di indirizzo e di razionalizzazione dei flussi informativi statistici a livello provinciale.

(2)  Del Comitato fanno parte:

  1. il direttore dell'Istituto provinciale di statistica, con funzioni di presidente;
  2. un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  3. un rappresentante dei comuni, designato dal Consorzio dei comuni;
  4. un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano;
  5. un rappresentante delle unità sanitarie locali, designato dalle stesse;
  6. due direttori di ripartizione dell'amministrazione provinciale, scelti dalla Giunta tra le ripartizioni che svolgono tra i loro compiti anche attività statistica, e il direttore della Ripartizione informatica;
  7. due membri scelti tra professori universitari ed esperti in ambito statistico, economico, sociale ed affine, individuati dalla Giunta provinciale;
  8. un rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori.

(3)  Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale.

(4)  Il comitato nomina al proprio interno il Vicepresidente. Per problemi particolari possono essere invitati di volta in volta, tramite il presidente, esperti a titolo consultivo.

(5)  Il Comitato dura in carica per un periodo di quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. I membri designati come rappresentanti degli enti facenti parte del Sistema statistico provinciale sono scelti preferibilmente tra funzionari o esperti con competenze nel campo della statistica. I membri del Comitato devono essere scelti preferibilmente tra persone con sufficiente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Indipendentemente dal rapporto proporzionale fra i gruppi linguistici, può essere nominato membro del comitato un appartenente al gruppo linguistico ladino.  In caso di assenza o impedimento, i membri designano di volta in volta un membro supplente. 3)

(6)  Per la realizzazione dei compiti del Sistema il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica degli enti che fanno parte del Sistema statistico provinciale, propone alla Giunta provinciale il programma statistico provinciale e redige per la Giunta provinciale un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

3)
L'art. 4, comma 5, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionArt. 1 (Sistema statistico provinciale)  
ActionActionArt. 2 (Funzione del Sistema statistico)
ActionActionArt. 3 (Compiti degli uffici di statistica)
ActionActionArt. 4 (Comitato di indirizzo e coordinamento)
ActionActionArt. 5 (Programma statistico provinciale)
ActionActionArt. 6 (Rapporti tra Sistema statistico provinciale e Sistema statistico nazionale)
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