(1) L'anagrafe provinciale del bestiame, istituita con la presente legge, è fonte ufficiale utilizzabile come riferimento ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa provinciale, statale e dell'UE in materia zootecnica, lattiero-casearia e sanitaria. 9)
(2) I dati registrati all'anagrafe provinciale possono essere sostitutivi delle certificazioni e dei registri previsti dalla normativa di cui al comma 1.