(1) L'iscrizione del bestiame nell'anagrafe ed i successivi aggiornamenti avvengono mediante la registrazione delle nascite, dei decessi, dei movimenti in entrata e in uscita dalle aziende e dello stato sanitario del bestiame su segnalazione dell'Associazione per quanto riguarda le nascite, dell'allevatore per gli acquisti, i decessi e gli abbattimenti, e del servizio veterinario provinciale per gli esiti delle prove diagnostiche.
(2) Gli animali sono registrati entro trenta giorni dalle denunce di cui al comma 1 mediante iscrizione su supporto meccanografico, con l'indicazione della sigla, del numero progressivo, della specie, della razza, del mantello, del sesso, della data di nascita, dell'azienda di appartenenza e dello stato sanitario.
(3) Per le aziende che detengono suini a scopo familiare per autoconsumo, gli obblighi di registrazione nella banca dati nazionale previsti dalla normativa vigente sono svolti dal venditore dei suini o da un suo delegato. Se la macellazione di tali suini non viene comunicata, essi vengono considerati d’ufficio come macellati e scaricati dalla banca dati nazionale alla fine di febbraio dell’anno successivo all’inserimento. 7)