(1) Al fine di realizzare un sistema di identificazione e di registrazione che permetta una puntuale applicazione sul territorio provinciale degli interventi in materia veterinaria, zootecnica e lattiero-casearia, presso il Servizio veterinario provinciale è istituita l'anagrafe provinciale del bestiame della specie bovina, ovina, caprina e suina e delle relative aziende di allevamento.3)
(1/bis) Per gli equini l'anagrafe viene istituita presso il Servizio veterinario provinciale in analogia all'anagrafe canina, come previsto dall'articolo 4 dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e "pet-therapy", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale del 3 marzo 2003, n. 51.4)
(2)Ai fini della tenuta dell’anagrafe di cui ai commi 1 e 1-bis la Provincia autonoma di Bolzano delega l’Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine, in seguito chiamata Associazione, a provvedere all’identificazione, registrazione ed emissione dei documenti identificativi ufficiali del bestiame previsti dalla normativa dell'Unione europea vigente in materia. Nell’esercizio di tali attività l’Associazione si attiene alle disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale. 5)
(3) Ai fini di dare puntuale esecuzione all'articolo 1, comma 37, della legge 28 marzo 1997, n. 81, il servizio veterinario delle aziende speciali unità sanitarie locali collabora nella gestione dell'anagrafe di cui al comma 1 secondo le disposizioni impartite dal direttore del Servizio veterinario provinciale.6)