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b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 51)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995 - 1997 (legge finanziaria 1995)
1

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 28 marzo 1995, n. 13.

Art. 1-2 2)

2)

Omissis.

Art. 3

(1)3)

(2)4)

3)

Vedi la nota all'art. 1 della L.P. 5 luglio 1963, n. 7.

4)

Vedi la nota all'art. 3, comma 1, della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.

Art. 4-6 2)

2)

Omissis.

Art. 7 (Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative)

(1) In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a decorrere dal 1° maggio 1995 sono istituite le tasse provinciali sulle concessioni non governative sui provvedimenti amministrativi e sugli atti individuati ai sensi del comma 2.

(2) Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, con esclusione della voce n. 30, della voce n. 30/bis., lettera b), e della voce n. 31, punto 2), della medesima tariffa, in relazione a quanto disposto dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

(3)2)

(4) Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del comma 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 30 aprile 1995 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1° maggio 1995. Per l'anno 1996 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 31 dicembre dell'anno precedente.

(5) Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, intendendosi sostituiti agli organi e uffici regionali i corrispondenti organi e uffici provinciali.

(6) Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi ed uffici regionali individuati dalla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983. A tal fine il capo dell'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio deve intendersi sostituito dal direttore della Ripartizione ragioneria. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come da ultimo modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

(7) A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale n. 14/1975, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 6/1983.

(8) Per la gestione delle tasse di cui al presente articolo la Giunta provinciale può avvalersi per l'anno 1995, d'intesa con la Regione Trentino-Alto Adige, della collaborazione degli uffici regionali competenti in base alla legislazione previgente.

2)

Omissis.

Art. 7/bis (Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative)

(1) A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7.

(2) Per gli atti e provvedimenti aventi efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997, previsti nella tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, riguardante le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite dall'articolo 7, non è dovuta la tassa di concessione provinciale ivi prevista.5)

5)

L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.

Art. 8 6)

6)

Reca modifiche alla L.P. 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 9 7)

7)

Modifica l'art. 17 della L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.

Art. 10 8)

8)

Riportato al n. XXXIV - D/e.

Art. 11 2)

2)

Omissis.

Art. 13 10)

10)

Reca modifiche alla L.P. 1° luglio 1993, n. 11.

Art. 14 11)

11)

Reca modifiche alla L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 15 12)

12)

Sostituisce l'art. 20, comma 1, della L.P. 30 luglio 1977, n. 28.

Art. 16 13)

13)

Reca modifiche alla L.P. 28 agosto 1976, n. 39.

Art. 17 14)

14)

Reca modifiche alla L.P. 23 dicembre 1976, n. 57.

Art. 18 15)

15)

Modifica l'art. 8, comma 7, della L.P. 19 febbraio 1993, n. 4.

Art. 19 16)

16)

Abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera f), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 20 17)

Art. 21 18)

18)

Vedi la nota all'art. 71, comma 13, della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 22 19)

19)

Riportata al n. XXIII - I/e.

Art. 23 20)

20)

Reca modifiche alla L.P. 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 24 (Abrogazione di norme)

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

  1. la legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, modificata dalla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56;
  2. gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;
  3. la legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17;
  4. il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46;
  5. gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33.

Art. 25 2)

2)

Omissis.

Art. 26 (Clausola d'urgenza)

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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