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i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 261) 2)
Agenzia provinciale per l'ambiente

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 1996, n. 1.
2)
Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, l'espressione "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

Art. 1 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente)    delibera sentenza

(1) È istituita l'Agenzia provinciale per l'ambiente quale struttura organizzativa della Provincia ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica e contabile, che svolge le seguenti attività tecnico-scientifiche di interesse provinciale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente:

  1. promozione, nei confronti della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio e sulle forme di tutela degli ecosistemi;
  2. raccolta sistematica, anche informatizzata, e pubblicazione di dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici provinciali e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
  3. elaborazione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, diffusione di dati sullo stato dell'ambiente, promozione delle attività di formazione, di informazione e di educazione relativamente alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
  4. formulazione alle autorità amministrative provinciali di proposte e pareri concernenti
    1. i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti;
    2. gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo;
    3. la gestione dei rifiuti;
    4. le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità;
    5. le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente;
  5. cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia europea dell'ambiente, con l'Istituto statistico delle Comunità europee e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;
  6. promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di "auditing" in campo ambientale;
  7. verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;
  8. controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
  9. 3)
  10. analisi chimiche, chimico-fisiche, microbiologiche e sensoriali nel campo degli alimenti, dei mangimi, dei cosmetici, dei prodotti agrari, dei tessuti, degli utensili, dei giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche;4)
  11. attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
  12. controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
  13. 5)
  14. studi e attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale. 6)

(2) L'Agenzia provinciale per l'ambiente presta il supporto tecnico e strumentale ai servizi sanitari, al servizio dell'Igiene del lavoro e ad ogni altra struttura organizzativa pubblica, da regolarsi con apposite convenzioni.

(3) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può eseguire analisi e prestazioni analoghe per conto terzi sulla base del tariffario ufficiale o in base a contratti particolari.

(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente è tenuta a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nonché del consorzio dei comuni e delle associazioni ambientali maggiormente rappresentative a livello provinciale nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

massimeDelibera 30 agosto 2022, n. 607 - Tariffario dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima
massimeDelibera 21 ottobre 2013, n. 1628 - Autorizzazione alla Federazione Protezionisti Sudtirolesi per l'applicazione di tairffe ridotte per la ricerca dei residui di fitosanitari negli alimenti
massimeDelibera 1 ottobre 2012, n. 1456 - Autorizzazione all'Associazione provinciale per l'artigianato per l'applicazione di tariffe ridotte per analisi dell'acqua
massimeDelibera N. 2398 del 28.09.2009 - Autorizzazione al Controllo Qualità Alto Adige per l'applicazione di tariffe ridotte per analisi del miele
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996 - Mancato adeguamento della legislazione provinciale ai principi posti in riguardo all´istituzione delle agenzie provinciali per la protezione dell´ambiente
3)
La lettera i) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 18, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
4)
La lettera j) dell'art. 1, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
5)
La lettera m) dell'art. 1, comma 1, è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
6)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
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