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a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 8 (Attribuzioni della giunta esecutiva)

(1)  La giunta esecutiva assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di circolo o di istituto, dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica. Nello svolgimento di questi compiti la giunta esecutiva osserva i criteri e le modalità determinati dal consiglio di circolo o di istituto in base all'articolo 7, comma 2, lettera b).

(2)  Fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, la giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

(3)  Il consiglio di circolo o di istituto può prevedere inoltre la delega di altri poteri alla giunta esecutiva. Nell'atto di delega il consiglio fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

(4)  Non possono essere delegati alla giunta esecutiva:

  1. l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
  2. 8)
  3. 8) 

(5)  La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma 4; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva.

8)
Abrogato dall'art. 26 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.
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