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a) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 201)
Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 7 novembre 1995, n. 51.

Art. 9 (Comitato degli studenti)

(1)  Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è istituito il comitato degli studenti. Il comitato è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe.

(2)  Il comitato degli studenti può istituire sottogruppi per le singole sedi o sezioni staccate.

(3)  Il comitato degli studenti formula proposte e pareri in merito alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività della scuola, che vengono sottoposti all'organo competente dell'istituzione scolastica.

(4)  Il comitato degli studenti elabora il proprio programma annuale e lo sottopone al consiglio di istituto per la relativa approvazione.

(5)  Elegge nel suo seno il presidente e il rappresentante della scuola nel comitato provinciale degli studenti. Esso concorre all'organizzazione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e il rappresentante nel comitato provinciale degli studenti, per tutto il periodo di funzionamento di tali organi, fanno altresì parte del comitato degli studenti.9) 

9)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.
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