(1) La partecipazione agli organi collegiali è gratuita.
(2) Ai componenti del consiglio di circolo o di istituto e della sua giunta esecutiva nonché ai membri dei comitati provinciali, che risiedono in località diversa da quella in cui si riuniscono gli organi collegiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura ed alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali. Ai componenti del collegio dei docenti spetta il rimborso delle spese di viaggio per i viaggi tra la sede di servizio ed il luogo delle riunioni.