Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 5 al B.U. 27 giugno 1995, n. 30.
(1) Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione del contributo di urbanizzazione nella misura fissata dal comune e del contributo afferente al costo di costruzione fissato nella misura massima prevista dall'articolo 5 della L.P. n. 21/1992, con la conseguente esclusione di esoneri o riduzioni comunque denominati.
(2) Prima di rilasciare la concessione in sanatoria, il comune determina in via definitiva i contributi di concessione.
(3) I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 9 della L.P. n. 4/1987 possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dalla presente legge, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.