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x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 101)
Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali

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1)
Pubblicata nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.

Art. 1/ter (Direttive e piano aziendale per l'attività libero-professionale)  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale detta le direttive necessarie per l'applicazione dell'articolo 1/bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero-professionale di cui al comma 3.

(2) L'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano gestisce, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. affidamento a personale aziendale o comunque dall'Azienda sanitaria a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali intramurarie, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni libero-professionali intramurarie, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
  2. garanzia della riscossione degli onorari relativa alle prestazioni erogate sotto la responsabilità dell'Azienda sanitaria e dei comprensori sanitari. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
  3. determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari;
  4. monitoraggio aziendale dei tempi d'attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
  5. prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto d'interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza;
  6. adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale intramuraria siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c);
  7. progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria presenta annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'esercizio della libera professione intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste d'attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.

(3) Ai fini di cui al comma 2, l'Azienda sanitaria predispone un piano aziendale che concerne, con riferimento ai singoli comprensori sanitari, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramoenia e assicura un'adeguata pubblicità e informazione relativamente al piano, con riferimento, in particolare, alla sua esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere e all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramoenia, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.

(4) Il piano è presentato alla Giunta provinciale, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La Giunta provinciale approva il piano o richiede variazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o di chiarimenti, essi sono presentati entro 60 giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla Giunta provinciale entro i successivi 60 giorni.3)

massimeDelibera 31 marzo 2008, n. 1069 - Direttive per l'applicazione dell'articolo 1-bis e per la predisposizione del piano aziendale per l'attività libero professionale di cui all'art. 1ter, comma 3 della Legge Provinciale del 2 maggio 1995, n. 10 e successive modificazioni (modificata con delibera n. 692 del 22.08.2023)
3)
Gli articoli 1/bis e 1/ter sono stati inseriti dall'art. 21, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
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