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a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 121)
Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi, di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modifiche

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1994, n. 59.

Art. 1 (Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi)  delibera sentenza

(1) Con effetto dall' 1 gennaio 1995 cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17.2)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 10.07.2007 - Imposta di soggiorno - classificazione di immobile - giurisdizione della Commissione tributaria
2)

Vengono di seguito riportati i titoli II e III, tuttora applicabili, del Testo Unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con D.P.G.R. 20 ottobre 1988, n. 29/L:

TITOLO II
Imposta di soggiorno nelle ville, appartamenti ed alloggi in genere

Art. 14 (Soggetti passivi e sostituiti d'imposta)

(Art. 13 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 13 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25;
Art. 6 legge regionale 25 novembre 1982, n. 12;
Art. 6 legge regionale 19 agosto 1988, n. 17)

(1) L'imposta di soggiorno di cui al presente titolo è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un Comune diverso da quello di loro residenza.

(2) Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, possono dichiarare, su proposta del Comune, espressa mediante deliberazione del Consiglio comunale, determinate zone facenti parte del territorio comunale, "zone turistiche". Tali zone sono equiparate al territorio di Comune diverso al fine dell'imposta a carico di persone che risiedono nella parte rimanente del territorio comunale.

(3) Ai fini del primo comma del presente articolo i proprietari, gli usufruttuari, i locatari ed i comodatari di alloggi, i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico, sono tenuti a corrispondere un'imposta commisurata alla capacità ricettiva degli alloggi e alla classificazione turistica degli stessi.

(4) L'imposta è liquidata applicando i criteri di cui al successivo articolo 15.

(5) I proprietari e gli usufruttuari rispondono in proprio del tributo con diritto di rivalsa nei confronti dei locatari e dei comodatari.

(6) Per gli alloggi siti in complessi immobiliari, oggetto di contratti di cessione in multiproprietà, rispondono del tributo, con diritto di rivalsa, le persone o le società o chi altri ha, in base a contratto, l'amministrazione dei complessi immobiliari medesimi.

(7) Si considerano "a scopo turistico" i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro.

(8) Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Art. 15 (Classificazione e tariffa) ***
(Art. 14 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25;
Art. 7 legge regionale 25 novembre 1982, n. 12;
Art. 7 legge regionale 19 agosto 1988, n. 77)

(1) Le ville, gli appartamenti e gli alloggi sono classificati in quattro categorie. Per gli stessi sono previste un'imposta base riferita alla categoria e un'imposta aggiuntiva, commisurata per categoria e per metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa, secondo la seguente tariffa:

  1. Categoria

  2. Imposta baselire 140.000

  3. Imposta aggiuntiva:

  4. da mq. 0 fino a mq. 80 lire 500

  5. da mq. 0 fino a mq. 150 lire 700

  6. da mq. 0 ad oltre mq. 150 lire 1.000

  7. Categoria

  8. Imposta base lire 80.000

  9. Imposta aggiuntiva:

  10. da mq. 0 fino a mq. 80 lire 400

  11. da mq. 0 fino a mq. 150 lire 600

  12. da mq. 0 ad oltre mq. 150 lire 800

  13. III Categoria

  14. Imposta base lire 40.000

  15. Imposta aggiuntiva:

  16. da mq. 0 fino a mq. 80 lire 300

  17. da mq. 0 fino a mq. 150 lire 500

  18. da mq. 0 ad oltre mq. 150 lire 700

  19. Categoria

  20. Imposta base lire 30.000

  21. Imposta aggiuntiva:

  22. da mq. 0 fino a mq. 80 lire 250

  23. da mq. 0 fino a mq. 150 lire 400

  24. da mq. 0 ad oltre mq. 150 lire 600

(2) Tali imposte si riferiscono all'intero anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone che abbiano dimorato negli alloggi e dal numero dei pernottamenti nei medesimi.

(3) Per le unità abitative site in immobili dichiarati di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 193g, n. 1089 e successive modificazioni, è considerata, ai fini dell'applicazione dell'imposta, una superficie massima di mq. 200.

(4) Per superficie utile si intende la superficie di pavimento dei singoli vani dell'unità abitativa, esclusi i balconi, le terrazze, le scale, le cantine e soffitte non abitabili.

(5) Limitatamente agli alloggi presi in locazione o in comodato l'imposta derivante dall'applicazione della tariffa è commisurata al periodo di effettivo uso degli stessi in ragione di un novantesimo al giorno. In ogni caso l'imposta annua non può essere inferiore al terzo dell'importo previsto, nè superiore all'intero.

(6) Qualora gli alloggi siano adibiti, nel corso dell'anno solare, ad uso proprio, nonché ad uso di terzi a titolo i locazione o di comodato, l'imposta è applicata come se gli immobili stessi fossero stati usati esclusivamente dai proprietari o dagli usufruttuari.

(7) L'assegnazione dei singoli alloggi ad una determinata categoria ai fini dell'applicazione dell'imposta, viene effettuata, entro il 31 gennaio di ogni anno., con deliberazione della Giunta comunale, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e le Pro Loco; tale assegnazione deve tener conto dell'attrezzatura turistica della località, della ubicazione, della qualità e delle dotazioni dell'immobile. La deliberazione di assegnazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune. Un estratto della deliberazione, divenuta esecutiva, è notificato agli interessati.

(8) Contro la deliberazione della Giunta comunale, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla notificazione della deliberazione tramite il Comune, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo la data di spedizione vale quale data di presentazione. Il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento, deve trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale unitamente a copia della deliberazione di classificazione riportante gli estremi di notifica al ricorrente e a motivate osservazioni. Ove il ricorso venga presentato direttamente alla Giunta provinciale, quest'ultima ne invia, ai fini di cui sopra, copia al Comune.

(9) La deliberazione della Giunta provinciale è comunicata all'interessato e al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti qualora, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione, non sia stata comunicata al ricorrente la decisione.

(10) Alle unità abitative site nelle case e negli appartamenti per vacanze disciplinati nella legge provinciale di Trento 10 dicembre 1984, n. 12. si applica, in luogo della classificazione di cui al presente articolo, quella prevista dalla medesima legge, secondo le corrispondenti categorie.

(11) Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, la Giunta provinciale è tenuta a trasmettere copia del provvedimento di classificazione delle unità abitative di cui al precedente comma al Comune competente e alla Regione.

Art. 16 (Aumenti della tariffa)
(Art. 15 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) Il Comune, sentito l'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, sentite le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, o le Pro Loco, nonché in ogni caso, le Assocciazioni locali degli albergatori, può apportare alle tariffe di cui all'articolo precedente aumenti fino alla misura massima complessiva del 50%. Dette variazioni possono essere riferite anche a determinate zone del territorio comunale, in relazione al grado di sviluppo turistico.

(2) Gli aumenti delle tariffe devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro il 30 giugno e sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le deliberazioni sono divenute esecutive.

Art. 17 (Spettanza e devoluzione dell'imposta)
(Art. 16 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 16 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25;
Art. 8 legge regionale 19 agosto 1988, n. 17)

(1) Il provento dell'imposta di soggiorno riscossa nell'ambito del territorio comunale di cui al presente titolo spetta agli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo ed ai Comuni. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge delle Province autonome territorialmente competenti, sono considerati enti locali in materia di turismo:

  1. nel territorio, ove esistano, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;

  2. negli altri territori, le Associazioni Pro Loco riconosciute dalla Giunta provinciale.

(2) Il criterio di riparto dei proventi di cui al comma primo tra le organizzazioni turistiche ed i Comuni sarà stabilito, per l'intero territorio delle singole Province autonome, per delega della Regione, mediante deliberazione, dalla rispettiva Giunta provinciale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli enti turistici deve essere assegnato almeno l'80% dei proventi di cui al comma precedente.

(3) Qualora nel territorio del Comune non esista un'Associazione Pro Loco, ovvero non sia riconosciuta dalla Provincia, il provento dell'imposta di soggiorno di cui al secondo comma, deve essere impiegato dal Comune, con l'obbligo di gestione separata, per la realizzazione di opere ed attività nella materia del turismo come disciplinato dalla legge provinciale.

Art. 18 (Adempimenti dei proprietari e degli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere)
(Art. 17 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 9 legge regionale 19 agosto 1988, n. 17)

(1) I proprietari e gli usutruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, siti nel territorio di un Comune diverso da quello di loro residenza, sono obbligati, a titolo di debitori di imposta, a presentare al Comune nel cui territorio detti immobili sono situati apposita denunzia per ciascuna unità immobiliare, qualora i beni stessi siano stati utilizzati per temporanea dimora a scopo turistico, nel corso dell'anno solare.

(2) Ad analoga denunzia sono obbligati, a titolo di sostituti d'imposta, i proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere che siano stati utilizzati, nel corso dell'anno solare, per temporanea dimora a scopo turistico a titolo di locazione o di comodato, da persone aventi la loro residenza nel territorio di un Comune diverso da quello nel quale i suddetti immobili sono situati.

(3) Alla medesima denunzia, a titolo di sostituti d'imposta, sono obbligati i titolari dell'amministrazione dei complessi immobiliari in multiproprietà.

(4) La denunzia è redatta su appositi stampati, il cui modello è approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5) Le denunzia, presentata entro l'anno solare per l'esercizio in corso, si presume valida anche per gli anni successivi fino alla presentazione di una nuova denunzia. In ogni caso devono essere sempre denunziati i miglioramenti che possono determinare una diversa classificazione degli immobili.

Art. 19 (Accertamenti)
(Art. 18 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 8 legge regionale 25 novembre 1982, n. 12;
Art. 10 legge regionale 19 agosto 1988, n. 17)

(1) Spetta al Comune procedere agli accertamenti necessari per la classificazione degli immobili ai sensi dell'articolo 15, ed in generale per la regolare applicazione dell'imposta. All'uopo il Comune può avvalersi dell'opera del personale addetto all'ente locale avente compiti istituzionali in materia di turismo e, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi provinciali, del personale addetto alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o alle Pro Loco.

(2) Ai fini dello svolgimento delle funzioni di accertamento e di controllo di cui al comma precedente, i Comuni possono riunirsi in appositi consorzi, costituiti ai sensi delle disposizioni in materia di consorzi tra Comuni, contenute nel Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni.

(3) Per gli adempimenti previsti nel presente articolo sono attribuiti al personale addetto i necessari poteri di accesso, di ispezione e di verifica. Per l'esercizio di tali poteri i soggetti incaricati devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indichi lo scopo rilasciata dal Sindaco o da un suo delegato. Tuttavia, per l'accesso negli immobili è necessaria altresì l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica se manca il consenso del proprietario, dell'usufruttuario, del locatario o del comodatario aventi domicilio negli immobili stessi.

(4) Gli accertamenti suppletivi o di verifica sono approvati, assieme alla eventuale nuova classificazione, con le procedure di cui all'articolo 15 del presente Testo Unico, senza che sia necessario rispettare il termine del 31 gennaio. In ogni caso la deliberazione deve essere notificata ai debitori d'imposta entro 5 anni dal decorso dell'anno cui l'imposta si riferisce.

(5) I debitori d'imposta possono ricorrere, secondo le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 15, contro la classificazione.

(6) Degli accertamenti è redatto processo verbale da parte del personale all'uopo incaricato. Il processo verbale è trasmesso al Comune per i provvedimenti di competenza.

Art. 20 (Riscossione mediante ruoli)
(Art. 19 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 17 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) L'imposta e le relative sanzioni amministrative, sono riscosse, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, esclusivamente mediante ruoli dall'esattore comunale, il quale provvede alla ripartizione e al versamento delle quote spettanti, al netto dell'aggio agli enti di cui al precedente articolo 17.

(2) I ruoli si distinguono in principali e suppletivi.

(3) Nei ruoli principali si iscrivono le imposte dovute in base alle dichiarazioni. Nei ruoli supplettivi si iscrivono le imposte dovute a seguito di rettifica o accertamento d'ufficio.

(4) Il ruolo contiene i nomi dei contribuenti per ordine alfabetico e indica, per ciascuno di essi, le generalità, il domicilio fiscale, il periodo d'imposta, la categoria, la superficie in metri quadrati, l'ammontare della relativa imposta e delle eventuali sanzioni. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità, il ruolo deve contenere la denominazione o la ragione sociale.

(5) I ruoli sono approvati dalla Giunta comunale entro il 15 luglio e il 15 febbraio di ogni anno. Il Presidente della giunta provinciale, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni di legge, appone il visto di esecutorietà.

(6) Qualora nello stesso Comune operino più enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, la Giunta comunale approva distinti ruoli in relazione alla spettanza dell'imposta a ciascuno di essi.

Art. 21 (Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio e a titolo definitivo)
(Art. 20 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10)

(1) Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte corrispondenti alle dichiarazioni dei contribuenti, nonché le maggiori imposte corrispondenti alle classificazioni contro le quali non si è prodotto ricorso o quando sullo stesso si è avuta pronuncia definitiva ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 15, nonché le eventuali sanzioni.

(2) Sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli i due terzi dell'imposta corrispondente alle dichiarazioni dei contribuenti o ad accertamenti notificati, quando penda ricorso contro la classificazione approvata dalla Giunta comunale.

Art. 22 (Ripartizione delle imposte e rate)
(Art. 18 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) Le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, e dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio.

Art. 23 (Sanzioni amministrative)
(Art. 22 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10)

(1) I proprietari e gli usufruttuari di ville, appartamenti ed alloggi in genere, i quali siano obbligati - ai sensi dell'articolo 18 - a presentare denunzia, sono soggetti, in caso di omissione della stessa entro il termine stabilito, al pagamento di un importo comprendente l'ammontare dell'imposta complessivamente evasa e una somma di eguale entità a titolo di sanzione amministrativa.

(2) All'importo di cui al precedente comma, comprendente l'imposta complessivamente evasa e la relativa sanzione amministrativa, si applicano, per quanto concerne la spettanza e la devoluzione, i criteri contenuti nell'articolo 17.

Art. 24 (Consegna dei ruoli all'esattore e norme di rinvio)
(Art. 23 legge regionale 29 agosto 1976, n. 10;
Art. 19 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) Il ruolo è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Con la consegna il ruolo diventa esigibile.

(2) Per l'ulteriore procedura si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602e successive modificazioni, concernenti "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e nel D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Testo Unico delle leggi sui servizi della Riscossione delle imposte dirette".

(3) Le competenze che le suddette disposizioni attribuiscono all'Intendenza di finanza sono esercitate per delega della Regione, dalla Giunta provinciale, mentre quelle attribuite al Ministro per le finanze sono esercitate dalla Giunta regionale.

TITOLO III
Norme generali, transitorie e finali

Art. 25 (Aggio di riscossione)
(Art. 20 legge regionale 29 agosto 1978, n. 25 )

(1) Per le riscossioni effettuate ai sensi del presente Testo Unico, sia mediante versamenti diretti sia mediante ruoli, l'esattore comunale è retribuito con aggio a carico degli enti destinatari dell'imposta.

(2) L'aggio è determinato con deliberazione della Giunta regionale e non può essere inferiore all'aggio medio percepito dagli esattori nel territorio della Regione per le riscossioni mediante ruoli.

Art. 26 (Delegazione del gettito dell'imposta)
(Art. 20 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) A garanzia dei mutui contratti con Istituti di credito per far fronte ad iniziative in materia di turismo, gli enti locali aventi compiti istituzionali in materia di turismo, possono rilasciare delegazioni sul gettito delle imposte di soggiorno loro spettanti, entro il limite massimo dell'80%, calcolato sulla media degli incassi dell'ultimo biennio.

Art. 27 (Regolamento di esecuzione)
(Art. 20 legge regionale 29 novembre 1978, n. 25)

(1) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i termini e le modalità di applicazione dell'imposta di cui al Titolo II.

Art. 28 (Norma transitoria)
(Art. 11 legge regonale 19 agosto 1988, n. 17)

(1) Gli importi delle imposte fissati nei precedenti articoli 3 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1989.

(2) In prima applicazione della presente legge, gli aumenti di cui agli articoli 3 e 15 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25 (articoli 4 e 16 del Testo Unico), devono essere deliberati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

*** Con l'art. 9 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L, sono state maggiorate del 25 per cento a decorrere dall' 1 gennaio 2002.

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