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p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 231)
Pareri sugli interventi nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale

1)
Pubblicata nel B.U. 7 dicembre 1993, n. 59.

Art. 1 (Interventi soggetti a parere)

(1) Tutte le opere e le forniture attinenti ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della caccia, della pesca, della sistemazione dei bacini montani, della regolazione dei corsi d'acqua e dell'elettrificazione rurale, attuate direttamente dalla Provincia, o ammesse a finanziamenti o agevolazioni da parte della stessa, devono essere corredate da un parere tecnico economico.

(2) Sono inoltre soggetti a parere tecnico preventivo tutti gli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale per la difesa del suolo, comprese le opere paravalanghe, anche se non finanziati dalla Provincia, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

(3) Il parere di cui ai commi 1 e 2 è espresso:

  1. dal competente direttore di ripartizione provinciale su opere, forniture o interventi il cui costo preventivato non superi l’importo di 1.500.000 euro;
  2. dalla commissione tecnica di cui all’articolo 2 su opere, forniture e interventi il cui costo preventivato superi l’importo di 1.500.000 euro. 2)

(4) Su richiesta del direttore della ripartizione provinciale competente, ai sensi del comma 3, lettera a), il parere può essere dato dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2.

(5) Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione alle variazioni in aumento dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.

(6) I pareri sulle forniture di cui al comma 1 sostituiscono anche il parere della commissione provinciale per gli acquisti e le cessioni di beni mobili.

(7) Qualora le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2, siano assoggettati al parere del comitato tecnico provinciale, lo stesso è integrato da un rappresentante delle ripartizioni competenti nella rispettiva materia. In tal caso si prescinde dal parere della commissione tecnica di cui all'articolo 2.

2)
L'art. 1, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7, e poi dall'art. 12, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 2 (Commissione tecnica)

(1) La commissione tecnica provinciale per le opere e gli interventi di cui all'articolo 1 è composta da:

  • a)  tre funzionari della ripartizione provinciale Acque pubbliche ed Opere idrauliche, designati dell' assessore provinciale competente in materia;
  • b)  due funzionari della ripartizione provinciale Agricoltura, designati dall' assessore provinciale competente in materia;
  • c)  due funzionari della ripartizione provinciale Foreste, designati dall' assessore provinciale competente in materia.

(2) La commissione tecnica è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa; essa elegge nel proprio seno il presidente e il suo sostituto. Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(3) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

(4) Le deliberazioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti. 3)

(5) Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori della commissione tecnica, con voto consultivo, degli esperti, anche interni all'amministrazione, qualora l'esame dei progetti richieda competenze professionali specifiche.

3)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 3 (Determinazione dei prezzi unitari)

(1) La commissione tecnica di cui all'articolo 2 tiene l'elenco ufficiale, aggiornato annualmente, dei prezzi, sulla base del quale esprime il proprio parere economico sui progetti.

Art. 4 (Compensi)

(1) Agli esperti di cui all'articolo 2, comma 5, sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, integrata dall'articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7. Le relative spese gravano sul capitolo 12125 del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 5 (Norma finale)

(1) I pareri espressi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni previgenti, conservano la loro efficacia.

(2) Sono abrogati: la legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, l'articolo 19 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, l'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, gli articoli 6 e 7 della legge provinciale 14 novembre 1984, n. 16, e l'articolo 9 della legge provinciale 31 marzo 1988, n. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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