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a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 211)
Norme in materia di polizia municipale

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1)

Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.

Art. 7 (Regolamento della polizia municipale)  delibera sentenza

(1) Il regolamento della polizia municipale disciplina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, e le attività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli precedenti e dei seguenti criteri:

  • a)  l' organizzazione e la dotazione organica sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, in funzione del numero della popolazione residente e fluttuante, della dimensione, morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, dell'indice di motorizzazione, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro influente elemento di carattere istituzionale, socio-economico, di efficienza e funzionalità;
  • b)  il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l' assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti;
  • c)  gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;
  • d)  le attività di polizia municipale vengono svolte in uniforme, salvo i casi in cui l' abito civile sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
  • e)  gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza necessità di licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dall' apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, anche fuori dal servizio, purché nei limiti di cui all'articolo 6;
  • f)  l' intervenuta partecipazione con profitto ai corsi provinciali di formazione al lavoro di cui all'articolo 10 costituisce titolo valutabile nei concorsi a bandirsi per il reclutamento del personale di polizia municipale.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001 - Predisposizione del regolamento di polizia municipale - sindacati da consultare
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