Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.
(1) I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associata anche a livello di comunità comprensoriale o tramite delega del servizio alla comunità comprensoriale competente da parte dei comuni che ne fanno parte; i comuni possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.
(2) Nell'ipotesi di cui al comma 1 lo statuto dell'associazione o il regolamento, nel caso della comunità comprensoriale, stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto. 2)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 43 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.