Pubblicata nel B.U. 23 novembre 1993, n. 57.
(1) Nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.
(2) Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano un apposito servizio di polizia municipale secondo le modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.