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j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 181) 2)
Scuola provinciale superiore di sanità

1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.

Art. 1      delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una scuola provinciale superiore di sanità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria-tecnica, riabilitativa e di prevenzione nonché in psicoterapia. Nel relativo regolamento di esecuzione sono stabiliti, sulla base dei requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale e della prevenzione nonché in psicoterapia, i criteri per l'accesso ai corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti l'ordinamento didattico per i corsi di specializzazione in psicoterapia, tenuto conto di volta in volta dei più alti requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, i criteri per l'accesso a tali corsi e le modalità per il conseguimento del diploma di specializzazione.3) 

(2)  Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.

(3)  Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.

(4)  Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanità, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalità di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione può essere previsto, secondo le modalità in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa.4)

(5)  La Giunta provinciale è autorizzata a istituire presso la Scuola provinciale superiore di sanità un centro di formazione specifica in medicina generale per la realizzazione delle attività della formazione specifica in medicina generale. 5) 

massimeDelibera 30 maggio 2023, n. 455 - Statuto della "Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie"
massimeDelibera N. 2352 del 26.06.2006 - Rideterminazione della retta mensile per i convitti per studenti della Scuola Provinciale superiore di Sanità e per gli allievi dei corsi OSS - anno 2006 (modificata con delibera n. 1856 del 13.07.2009)
massimeDelibera N. 3013 del 26.08.2002 - Integrazione della delibera 4.2.2002, n. 291: "Rideterminazione della retta mensile per i convitti per studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità e per gli allievi dei corsi OSS - anno 2002
3)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
4)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 33 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.
5)
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 27, commi 2 e 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 1/bis (Norma transitoria)

(1)  Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'istituto gestore della scuola provinciale superiore di sanità, impiegato esclusivamente in attività della scuola medesima, è assunto, previo consenso ed in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione nell'impiego provinciale, dalla Provincia o dall'azienda sanitaria di Bolzano, limitatamente al personale che svolge attività che richiedono il possesso di requisiti professionali corrispondenti o affini alle professioni sanitarie.

(2)  L'assunzione del personale di cui al comma 1 avviene nel rispetto della pianta organica del personale della scuola provinciale superiore di sanità, alla quale tale personale viene messo a disposizione ai sensi della vigente normativa provinciale.

(3)  L'inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1 nell'ordinamento del nuovo ente d'appartenenza avviene nel rispetto del trattamento complessivo in godimento.

(4)  Le ulteriori modalità ai fini dell'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Giunta provinciale.6) 

6)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 1/ter (Indennità di funzione nella Scuola provinciale superiore di sanità)

(1) Alla/Al presidente del Consiglio della Scuola superiore per la formazione di base e specialistica nonché per l’aggiornamento continuo nelle professioni sanitarie “Claudiana” e alla/al presidente del Consiglio del Centro di formazione specifica in medicina generale spetta un’indennità di funzione, se non rivestono la funzione di presidente del Consiglio di amministrazione. La Giunta provinciale determina l’ammontare dell’indennità di funzione. 7)

7)
L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 28) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

8)
Omissis.
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ActionActionj) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
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