(1) Le disposizioni degli articoli 33 e 34 si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.
(2) Gli organi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3.
(3) Le disposizioni di cui all'articolo 2/bis trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, nonché ai commi 8 e 9 dell'articolo 5 della presente legge. 180)