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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 33 (Scadenza, proroga e ricostituzione degli organi e regime degli atti)   

(1)  Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

(1/bis)  Gli organi eletti o nominati per la durata della legislatura, svolgono le loro funzioni fino alla data di insediamento della Giunta provinciale neo eletta, e devono essere ricostituiti entro i successivi sessanta giorni. Durante tale periodo operano in regime di proroga. 178) 

(2)  Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga gli organi collegiali non possono essere integrati con la nomina di componenti eventualmente decaduti, effettivi o supplenti.

(3)  Nel periodo di cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

(4)  Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

(5)  Entro il periodo di proroga gli organi scaduti debbono essere ricostituiti.

(6)  Nei casi in cui la ricostituzione competa ad organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita al presidente degli stessi, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

178)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14.
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