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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)             delibera sentenza

(1)  I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

  1. che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
  2. quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo  grado, o del coniuge  o di conviventi, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; 173)
  3. quando essi stessi o rispettivi coniugi, conviventi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento; 174)
  4. quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;
  5. quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
  6. quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2)  In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi dalla deliberazione. Sull’astensione decide il presidente dell’organo collegiale. 175)

(3)  Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.

(4)  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.

(5)  I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(6)  Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.

(7)  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006 - Kollegialorgane des Landes - Befangenheit der Mitglieder - Verbot der Beteiligung an der Beschlussfassung und Fernbleiben vom Versammlungssaal - Sekretär des Kollegialorgans
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005 - Urbanistik - Bürgermeister als oberste Baubehörde - Gutachten der Gemein debaukommission - Enthaltungspflicht beim Erlass von Maßnahmen auch für monokratische Organe
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004 - Commissione urbanistica provinciale - parere in relazione a ricorso popolare ex art. 105 L.P. n. 13/1997 - intervento del sindaco del Comune interessato - obbligo di astensione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999 - Modifica del piano urbanistico - interesse all'impugnativa di proprietari di aree non direttamente incise - osservazioni e proposte di privati in sede di approvazione del PUC - mera collaborazione - partecipazione a deliberazioni di adozione del piano urbanistico - consiglieri proprietari di aree interessate dal piano
173)
La lettera b) dell'art. 30, comma 1, è stata primamodificata dall'art. 4, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente dall'art. 3, comma 13, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
174)
La lettera c), dell'art. 30, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 14, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
175)
L'art. 30, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 15, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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