(1) L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
(2) La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione. 169)