(1) L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.
(2) La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed è gratuita.
(3) Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale. 168)