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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)        delibera sentenza

(1) Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11/bis.

(1/bis)  Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche. 148)

(2)  Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.

(3)  Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute  e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 149) 150)

massimeDelibera 27 dicembre 2016, n. 1512 - Legge provinciale 22.10.1993, n. 17 - Eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso (modificata con delibera n. 205 del 21.02.2017)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 26.05.2007 - Poste, telegrafi, telefoni e radiocomunicazioni - infrastrutture delle comunicazioni - disciplina del settore - competenza provinciale - autorizzazione ex art. 7 bis L.P. n. 6/2002 - valenza edilizia - verifiche di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento autorizzatorio - non previsto istituto silenzio assenso - criteri per la localizzazione di nuovi impianti - invito ai comuni in ordine a siti da preferire e da evitare - telefonia mobile - proposta di localizzazione da parte del comune
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006 - Concessione edilizia - silenzio assenso - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento --interruzione del termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003 - Viticoltura - terreno per impianto di viti - silenzio assenso
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
148)
L'art. 22, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
149)
L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l’art. 39, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
150)
Nel testo tedesco dell'art. 22, comma 3, la parola "landwirtschaftlichen" è stato sostiuito dalla parola "landschaftlichen" dall'art. 3, comma 5, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. Successivamente l'art. 22, comma 3, è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e poi modificato dall’art. 1, comma 3, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
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