(1) Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11/bis.
(1/bis) Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche. 148)
(2) Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.
(3) Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 149) 150)