(1) Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività.
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, da parte di autorità amministrative o organi collegiali, può essere intrapreso su segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente. Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica. 144)
(3) La segnalazione certifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività.
(4) L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
(5) L’amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa. In tal caso non si applica l’articolo 11/bis. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l’adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata. 145) 146)
(6) Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela. 147)