(1) Oltre alle ipotesi previste dall’articolo 18, gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
(2) Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 2 e 3. 134)