(1) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi. 128)
(1/bis) Con regolamento d’esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso. 129)
(2) 130)
(3) L'assenso delle amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni di cui al comma 2, si intende acquisito ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 17/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell’amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela. 131)
(4) Il voto favorevole al progetto o all'intervento espresso dai rappresentanti della Provincia, in seno alle conferenze di servizi, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa provinciale.
(5) La conferenza di servizi è presieduta dall’organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato. 132)
(6) La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica. 133)