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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 13 (Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa)          

(1) Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato:

  1. per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale dell’atto;
  2. per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;
  3. per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente; 107)
  4. per la corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione, dal direttore di dipartimento competente. 108)

(2)  Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lette-re a), b), c) e d). 109)

(2/bis)  Ai centri di responsabilità della spesa individuati nella legge provinciale di contabilità si applicano le particolari procedure ivi previste. 110)

(3)  La delega di funzioni amministrative comporta per il delegato la responsabilità per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile o alla legittimità del provvedimento.

(4)  I dipendenti provinciali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie, rispondono della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni, nel rispetto del grado di responsabilità connesso al profilo professionale di appartenenza.

(5)  I funzionari provinciali rispondono in via amministrativa e contabile dei visti e dei pareri di cui ai commi 1 e 2. Qualora i provvedimenti siano adottati in mancanza dei visti o in difformità dei pareri di cui ai commi 1 e 2, l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile fa carico agli organi decidenti.

(6)  Il direttore di struttura organizzativa provinciale competente ad emettere il provvedimento finale, risponde in via amministrativa e contabile del provvedimento stesso, unitamente ai funzionari responsabili del procedimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

(7)  Il direttore della struttura organizzativa  competente per la fase finale del provvedimento è responsabile, in via amministrativa e contabile, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta provinciale e dei provvedimenti assessorili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. 111)

(8)  Della regolarità tecnica e contabile e della legittimità degli atti di competenza di organi o strutture organizzative diversi dalla Giunta e dagli assessori provinciali, dalle ripartizioni, e dagli uffici, rispondono i corrispondenti organi o funzionari preposti alle strutture stesse.

(9)  Nei casi previsti di avocazione del procedimento, l'organo che adotta il provvedimento ne risponde direttamente in via amministrativa e contabile.

107)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
108)
La lettera d) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 54, comma 1, della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
109)
L'art. 13, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente dall'art. 54, comma 2, della L.P. 21 luglio 2022, n. 6.
110)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
111)
L'art. 13, comma 7, è stato così modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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