(1) Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza. 103)
(2) Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata dai soggetti di cui al comma 1 al diretto superiore. 104) 105)
(3) Ai dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni del codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta provinciale. 106)