(1) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero, in caso di tempestiva presentazione di osservazioni, dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, in caso di diniego, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda non si possono addurre inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. 97)
(2) 98)
(3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti di pianificazioni, ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata. 99) 100)