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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)                                                             22) delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport,  dell'edilizia abitativa agevolata, nonché  della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi.  23)  24) 

(1/bis)  Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione.  25)

(1/ter)  Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle rispettive prestazioni. 26) 

(2)  Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per la medesima iniziativa.

(2/bis)  Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari. Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.  27)

(2/ter)  Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. 28)

(2/quater)  Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi. 29)

(3)  Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione.161)

(4)  Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali. 30)

(5)  Le strutture dell’Amministrazione provinciale sono autorizzate ad affidare ad enti privati in controllo pubblico provinciale il supporto amministrativo e contabile, anche in piattaforme digitali, per la gestione delle domande di concessione di vantaggi economici connessi con le misure adottate dalla Provincia per fronteggiare l’emergenza da SARS-CoV-2 o favorire la ripresa economica post pandemica, nonché connessi con i fondi assegnati alla Provincia da organismi nazionali e internazionali per le medesime finalità. Le modalità di trasferimento ed erogazione dei vantaggi economici ai beneficiari sono stabilite in apposito contratto di servizio, in cui viene previsto l’impiego di piattaforme digitali e di tecnologie avanzate di gestione, controllo e liquidazione dei benefici. 31)

(6)  Gli affidamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati anche per il supporto amministrativo e contabile in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modalità di supporto sono stabilite nel contratto di servizio. 32)

massimeDelibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario
massimeDelibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico
massimeDelibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit - Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
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massimeDelibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione
22)
La rubrica del testo tedesco è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
23)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
24)
L'art. 2,  comma 1 è stato prima  sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6,   poi modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. Infine così modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
25)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
26)
L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. successivamente modifcato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
27)
L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
28)
L'art. 2, comma 2/ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
29)
L'art. 2, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
161)
L'art. 26, comma 6, è stato inserito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
30)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
31)
L‘art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall‘art. 1, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
32)
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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