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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 4 (Durata del procedimento)                                 delibera sentenza

(1) Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.

(2)  Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.

(3)  La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.

(4)  Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative. 43)

(5)  Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.

(6)  Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi: 44)

  1. in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
  2. in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
  3. in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.

(7)  Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5. 45)

massimeDelibera 19 marzo 2024, n. 147 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2024
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massimeDelibera 28 dicembre 2017, n. 1480 - Articolo 4, comma 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Termini per la conclusione del procedimento. Proroga della validità giuridica della deliberazione n. 1245 del 15 novembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera 15 novembre 2016, n. 1245 - Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento (modificata con delibera n. 205 del 21.02.2017) (vedi anche delibera n. 1480 del 28.12.2017)
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271 - Atto amministrativo - annullamento in autotutela e rettifica - differenza
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24 - Più motivi di ricorso - il giudice non è vincolato a seguire l’ordine indicato dalla parte ricorrente
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massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007 - Verwaltungsakt - Korrektur eines materiellen Fehler im Selbstschutzwege
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007 - Infrastrutture delle comunicazioni - piano provinciale di settore - parte concettuale - delibera G.P. n. 4787/2003: natura regolamentare - parte tecnica: delibera G.P. n. 4147/05 - classificazione e localizzazione dei siti - siti da demolire - non possono essere equiparati ad aree vincolate ad espropriazione - termine ordinatorio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006 - Sentenza di annullamento per illegittimità formale di provvedimento amministrativo - conseguente obbligo per l'amministrazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004 - Urbanistische Planung - Zuständigkeit Gemeinderat - kein verbindliches Initiativrecht von Privaten - Recht auf Abschluss eines Verfahrens - gesetzeswidrige Hinauszögerung
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004 - Verwaltungsakt - Unterscheidung: schlichtweg bestätigender Akt und Akt mit bestätigender Wirkung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003 - Personale tecnico della Provincia - indennità libero-professionale - facoltà discrezionale dell'Amministrazione - ricorso giurisdizionale avverso silenzio rifiuto - diritto ad espressa pronuncia della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per impianti idroelettrici - termine del procedimento
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002 - Ricorso giurisdizionale - avverso silenzio della P.A. - poteri del giudice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999 - Atto amministrativo - inconfigurabilità di proroga di termine già scaduto
43)
L’art. 4, comma 4, è stato così modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
44)
L'alinea dell'art. 4, comma 6, del testo tedesco, è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
45)
L'art. 4 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Vedi anche l'art. 39, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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