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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 11 (Responsabile del procedimento)            delibera sentenza

(1) Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

(2)  Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.

(3)  Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l’istanza o il rapporto, assume in prima persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilità di una o più fasi dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell’emissione o dell’elaborazione del provvedimento finale.

(4)  Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.

(5)  Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 14.

(6)  Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, salvo diversa comunicazione agli interessati. 96)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006 - Procedimento di recupero di crediti - disciplina non va applicata meccanicamente - comunicazione di avvio - credito al commercio - cessione di azienda - decadenza dei contributi - nomen juris attribuito all'atto dall'amministrazione - irrilevanza - differenza tra decadenza e revoca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003 - Gaststätten - öffentliche Ruhe - Mitteilung des Verfahrens mit Androhung von Maßnahmen
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der Verfahrenseröffnung gleichzusetzen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003 - Ricorso giurisdizionale - piena conoscenza dell'atto - onere della prova - attività delegata: non è riferibile al delegante - concorsi - punteggio numerico: valutazione discrezionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002 - Funzione di vigilanza della Giunta provinciale sui Comuni - persona responsabile del procedimento - Impiegato comunale e provinciale - indennità di progettazione, direzione e collaudo di lavori
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 06.11.2001 - Mancata comunicazione di avvio di procedimento - personale medico - assegni di specializzazione - restituzione: interessi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999 - Mutamento del destinazione d'uso - condizione dell'accessibilità a persone disabili -- eccesso di potere per disparità di trattamento come motivo di ricorso - destinatari della comunicazione dell'avvio di procedimento
96)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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