(1) Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(2) Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.
(3) Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi.
(4) Con l’avvio dell’operatività dell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato.
(5) I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS).
(6) Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell’impossibilità di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
(7) In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata a mezzo posta ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l’invio avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare all’istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformità della copia del provvedimento amministrativo all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
(8) Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente. 86)