(1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre.
(2) Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati.
(3) Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.
(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. 52)
(5) 53)
(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 54)
(7) 55)
(8) 56)
(9) I contratti sono formati e completati a termini delle vigenti disposizioni sotto la diretta responsabilità del competente direttore, che provvede altresì alla custodia dei medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice civile o a registrazione in termine fisso ai sensi delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro. 57)
(10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede il segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6. 58)
(11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di contratti sono di norma a carico dei contraenti con l'amministrazione provinciale. Le spese di copia sono determinate nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di segreteria.
(12) 59)
(13) 60)
(14) 61)
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(24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e risultati di gara avvengono secondo le modalità di cui al presente articolo e alle relative istruzioni applicative. 71) 72)
(25) Per le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, le società e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione universitaria presenti e operanti nel territorio provinciale trovano immediata applicazione i termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. 73)
(26) È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 27, 28, 29 e 30, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.74)
(27) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi, uno dei quali sia costituito quale nuovo mandatario, e con facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandatario; non sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante deve escludere il raggruppamento o recedere dal contratto.75)
(28) Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, incluso il concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di gara o di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può aggiudicare la gara agli altri operatori economici del raggruppamento, o proseguire l’appalto con gli operatori medesimi che hanno facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta originaria, compatibilmente con i requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al momento della modifica, e senza necessità del consenso del precedente mandante.76)
(29) Le previsioni di cui ai commi 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.77)
(30) Le disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28 e 29 trovano applicazione alle procedure di gara e ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.78)