(1) Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere nota, per l'intera durata della concessione, l'identità di tutti i futuri fiducianti.
(2) È consentito rilasciare concessioni a tutti gli altri soggetti in forma societaria solo qualora le società fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le società fiduciarie che detengono la partecipazione di controllo, come definita dall’articolo 2359, comma 1, del codice civile, in società partecipanti al capitale di questi, rendano nota al soggetto concessionario l’identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a rendere nota l’identità di tutti i futuri fiducianti. Le società fiduciarie, tenute a rendere nota l’identità dei fiducianti ai sensi del presente comma, che acquistino partecipazioni in soggetti già titolari di una concessione o la partecipazione di controllo in società partecipanti al capitale di questi, sono tenute a comunicare l’identità dei fiducianti entro 30 giorni dall’acquisto della partecipazione. Le medesime società fiduciarie sono tenute a rendere noto al concessionario ogni mutamento dell’identità dei fiducianti, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Per le società quotate in borsa non trovano applicazione le disposizioni di questo comma e di cui al comma 1. 50)
(3) In caso di violazione degli obblighi succitati la concessione è revocata.
(4) I soggetti partecipati direttamente o indirettamente da società fiduciarie o essi stessi società fiduciarie, che abbiano già ottenuto una concessione di diritto pubblico dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono rendere nota l'identità dei fiducianti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione. 51)