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d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 171)2)
Disciplina del procedimento amministrativo 3)

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1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
3)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

Art. 5 (Documentazione)                                                   delibera sentenza

(1) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

(2)  Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata.

(3)  Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(3/bis)  Per la presentazione di domande volte a ottenere vantaggi economici di qualunque genere, il richiedente può utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo anche per fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici o privati di un altro Stato membro dell’Unione europea. 47)

(4)  Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale e di protezione dei dati personali.

(5)  Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

(6)  Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

(7)  Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

(8)  I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità UE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico. 48)

(9)  I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell’ambito dei controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea si seguono le modalità previste per i cittadini italiani. 49)

(10)  Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di vantaggi economici comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione, o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia. 50)

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47)
L‘art. 5, comma 3/bis, è stato inserito dall‘art. 1, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
48)
L'art. 5, comma 8, è stato così modificato dall'art. 6, comma 4, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
49)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
50)
L'art. 5, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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