(1) Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, l'articolo 11 del decreto- legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e le norme del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.
(2) L'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.