(1) Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione concernente la composizione della commissione esaminatrice e il regolamento degli esami, nonché i programmi didattici e i programmi d'esame ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni sugli esami.
(2) In questo periodo l'eventuale equipollenza dei diplomi con quelli rilasciati da scuole di carattere statale è dichiarata dall'intendente scolastico.