(1)Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:
(2) Con la corresponsione dell’assegno di studio l’attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all’osservanza dell’orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.
(3) L’importo dell’assegno di studio è stabilito dall’Assessora/Assessore alla sanità.
(4) Con regolamento di esecuzione sono determinati: