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e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 121)
Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40

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1)
Pubblicata nel B.U. 13 luglio 1993, n. 32.

Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti)

(1)Hanno diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:

  1. in psicologia che dispongono di un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l’esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale; presupposto è che la struttura sia ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239;
  2. in veterinaria che dispongono di un’adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l’esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche.

(2) Con la corresponsione dell’assegno di studio l’attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all’osservanza dell’orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.

(3) L’importo dell’assegno di studio è stabilito dall’Assessora/Assessore alla sanità.

(4) Con regolamento di esecuzione sono determinati:

  1. le modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1;
  2. il limite massimo dell’importo dell’assegno di studio. 2)
2)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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