(1) Possono beneficiare degli interventi le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Bolzano, che hanno sede nel territorio provinciale e che ivi svolgono prevalentemente la loro attività.
(2) Le provvidenze disposte dalla presente legge non sono cumulabili con quelle pari oggetto previste da altre leggi statali, regionali o provinciali.